
Le modifiche incidono in particolare sugli artt. 543, 547, 548 e 549 del c.p.c. e si possono così riassumere:
1) l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
2) la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. - ove non si tratti di crediti per i quali è prevista la comparizione del terzo - potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC e non più solo a mezzo raccomandata a.r.;
3) se il pignoramento riguarda crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento) quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. [rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti].
Qualora ricorra una delle ipotesi di di cui ai punti sub. 3 e 4, il rimedio accordato al terzo per impugnare l'ordinanza [di assegnazione dei crediti, dice la norma dell'art. 548 modificato] è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.), ma solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione li risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ultima ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c.
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 1 gennaio 2013.
Nella redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, onde evitare eccezioni, è oltremodo consigliabile l'aggiornamento degli avvisi da dare al terzo, segnalando le conseguenze di legge della mancata o contestazione dichiarazione.