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Datori di lavoro non siate distratti. Cambia il pignoramento presso terzi. 

3/2/2014

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Per datori di lavoro e banche si inaspriscono le norme sul pignoramento presso terzi in mancanza di un comportamento diligente da parte del terzo pignorato. La legge di Stabilità 2013 ha apportato significative modifiche al procedimento del pignoramento presso terzi.

Le modifiche incidono in particolare sugli artt. 543, 547, 548 e 549 del c.p.c. e si possono così riassumere:

1) l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

2) la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. - ove non si tratti di crediti per i quali è prevista la comparizione del terzo - potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC e non più solo a mezzo raccomandata a.r.;

3) se il pignoramento riguarda crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento) quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. [rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti].
Qualora ricorra una delle ipotesi di di cui ai punti sub. 3 e 4, il rimedio accordato al terzo per impugnare l'ordinanza [di assegnazione dei crediti, dice la norma dell'art. 548 modificato] è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.), ma solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione li risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ultima ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c.
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 1 gennaio 2013.
Nella redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, onde evitare eccezioni, è oltremodo consigliabile l'aggiornamento degli avvisi da dare al terzo, segnalando le conseguenze di legge della mancata o contestazione dichiarazione.

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