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Albergo-cosa succede se ti rubano in camera.

2/2/2014

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«Il “contratto di albergo” non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore), Né nella legislazione speciale.
Esso è, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. 28 novembre 1994, n. 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662).
Quanto alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), il cliente, che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994), in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Nella fattispecie trattasi di obbligazione di valore e non di valuta.
Infatti, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita (cfr. Cass. n. 8389 del 1995; Cass. 7 marzo 1966, n. 656).
Ne consegue che l’equivalente pecuniario del bene sottratto, come per ogni obbligazione di valore, va rivalutato fino alla data della sentenza definitiva e quindi anche per il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello (Cass. n. 1298 del 1997).
Qualora, invece, la cosa depositata in albergo dal cliente costituisca una somma di denaro, l’obbligo contrattuale che grava sull’albergatore depositario è quello di custodire e restituire la stessa somma di denaro.
Da ciò consegue che l’inadempimento di detto obbligo non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un’obbligazione di valore, con l’ulteriore conseguenza che il regime del risarcimento dei danni è quello proprio delle obbligazioni di valuta ed è, quindi, regolato dall’art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali».

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