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Anatocismo 2. A volte ritornano.

29/6/2014

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Mutuare questa notizia parafrasando il titolo di un film horror non e' solo simpatico ma anche molto pertinente.
La Legge di Stabilità 2014 aveva visto l’approvazione di una norma considerata rivoluzionaria, poiché aveva di fatto cancellato per sempre la possibilità per le banche di capitalizzare gli interessi.
Con tale norma veniva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto.
Di fatto la pronuncia di tale delibera non era ancora stata pronunciata.
Al contrario con  l'art. 31 del decreto legge n. 91 del 24.06.2014 si è intervenuto nuovamente sull'art. 120, t.u.b., reintroducendo dalla finestra ciò che era uscito ufficialmente dalla porta: la possibilità per le banche di inserire, nei contratti con la clientela, la previsione di interessi anatocistici (produzione di interessi sugli interessi).
Il comma 2 del richiamato articolo prevede che l'anatocismo potrà applicarsi, su base annuale, secondo modalità e criteri da disciplinarsi con una prossima delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, nonché dai Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Europee)
Col nuovo testo di legge, ironicamente battezzato: “Disposizioni urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese” , il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l’anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal cliente anche sugli interessi passivi già maturati su tale capitale. 
In ogni caso, il “nuovo” anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di condizioni:
  1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno e non trimestrale come la vecchia normativa abrogata;
  2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto pagamento;
  3. sara' applicata solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in questione.
Il decreto legge, oggetto di esame da parte delle camere parlamentari, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena la sua decadenza. 
E' auspicabile un ravvedimento del legislatore, che prenda una posizione netta a favore del cittadino.
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