Le norme che regolano la professione dell'Avvocatura cominciano a scricchiolare sulle crepe della diffusa inadeguatezza ai tempi attuali.
Le difficolta' a rapportarsi con la pubblicita', con internet o con le nuove forme di comunicazione si manifestano tutte in una regolamentazione ottocentesca.
Proprio mentre il Processo Civile Telematico irrompe con tutta la sua modernita' il CNF si ispira ancora a concezioni Manzoniane dell'Avvocatura.
Ed ecco arrivare le censure dagli organi di vigilanza sulla libera concorrenza.
L'obbligatorietà della tariffa minima e il 'divieto' di pubblicizzare sconti sulle parcelle su siti Internet costituiscono una illecita limitazione della concorrenza.
Così il Garante ha inflitto al Cnf una multa da 912.536 euro per aver posto in essere atti lesivi del principio che tutela la libera concorrenza, limitando l'autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Alla multa è stata aggiunta una diffida perché non si ripetano situazioni simili in futuro. Si chiude così un'istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Consiglio forense è stato multato, in particolare, per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012.
L'altro comportamento sanzionato era di aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali.
La tesi sostenuta dall'Organo di governo dell'Avvocatura era che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.