Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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Potere di autentica degli atti da parte del difensore. Portata della norma.

27/1/2015

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IL TESTO DELLA NORMA.
Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

COMMENTO SULLA PORTATA DELLA NORMA.
Aumentato il numero dei soggetti abilitati ad «attestare la conformità delle copie.
Con l’entrata in vigore, 25 giugno 2014, dell’articolo 52 d.l. n. 90/2014 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)[3] sono aumentati, in materia di rilascio copie atti giudiziari, il numero dei soggetti abilitati ad «attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».
Infatti, ai sensi del richiamato articolo 52 al decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale».
La normativa in esame, se da una parte ha semplificato ed inciso sui tempi di rilascio delle copie che non va più a gravare sugli uffici di cancelleria, dall’altra pone problematiche di una certa rilevanza.
In tema di rilascio copia non può innanzitutto essere dimenticato che ai sensi dell’articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 [4] «i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b) e c) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati».
Come deve essere quindi letta la disposizione di cui all’articolo 52 decreto legge n 90/2014 in relazione al richiamato art. 66 del Testo unico in materia di registrazione di atti?
Non ritenendo plausibile né l’abrogazione tacita del disposto di cui alla normativa in tema di registrazione né l’esenzione dal divieto di estrarre copia a carico degli avvocati e ausiliari del magistrato l’unica soluzione possibile è che il divieto di estrarre copia, ed utilizzarli, di atti soggetti a registrazione permanga anche a carico dei soggetti di cui all’articolo 52 decreto legge 90/2014.[5]
Altra problematica attiene al rilascio delle copie spedite in forma esecutiva. Per copia esecutiva si intende la copia autentica alla cui spedizione è obbligato, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all’Ufficio (cancelliere,funzionario giudiziario,direttore amministrativo) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula prevista dal terzo comma dell’art. 475 c.p.c..
Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva.
Da qui deriva la particolare cautela dettata nel rilascio della formula esecutiva.[6]
Ora posto che «Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale» la parte che volesse munirsi di titolo esecutivo come deve adoperarsi?
Deve richiederne il rilascio alla cancelleria che procederà alla contemporanea dichiarazione di conformità all’originale e spedizione in forma esecutiva? O potrà chiedere alla cancelleria la spedizione su una copia già attestata conforme ai sensi dell’art. 52 decreto legge n 90/2014?
Ricordiamo che ai sensi dell’ art. 268 d.P.R. n. 115/2002 «per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico».
Quindi se la cancelleria in caso di richiesta di titolo in forma esecutiva procede anche alla dichiarazione di conformità della copia è fuori dubbio che la parte sia tenuta al pagamento dei diritti di copia negli importi determinati dal decreto ministeriale 18 aprile 2014 [7].
Se invece si propendesse per la tesi che la conformità venga attestata dal difensore e quindi la cancelleria si limitasse alla sola apposizione della formula esecutiva, la parte sarebbe tenuta al pagamento di diritti e se si in quale misura?
Dobbiamo preliminarmente evidenziare come «il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario»[8] con esclusione dei diritti di copia e di certificazione espressamente disciplinati dal testo unico spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002).
Non esiste per normativa vigente l’obbligo di pagamento specificamente previsto per la spedizione del titolo in forma esecutiva, quindi la stessa, in caso in cui l’attestazione di conformità avvenisse a cura del difensore, sarebbe dovuta in esenzione da pagamento.
Personalmente propendo per la tesi che, nella logica della normativa in materia di processo telematico, ed in considerazione degli aumenti degli importi del contributo unificato atti a coprire il minor introito per diritti di copia[9], a carico delle cancellerie rimanga la sola spedizione in forma esecutiva, e relativa annotazione sull’originale, della copia la cui conformità è attestata, ex art 52 d.l. n. 90/2014,dal difensore e/o dall’ausiliario del magistrato, in esenzione da ogni pagamento.
Il Ministero della Giustizia[10], con gli indirizzi in materia di «adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16-bis e ss decreto legge 179/2012 e del d.l. n. 90/2014», relativi al processo telematico non ha affrontato le tematiche in questione e ne sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore.
(tratto da uno spunto di www.dirittoegiustizia.it)
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Corte U.E. Il Giudice puo' ricalcolare gli interessi di un mutuo bancario.

22/1/2015

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Nei contratti di mutuo ipotecario che contengono una clausola abusiva può essere affidato al giudice nazionale, alle prese con un procedimento di esecuzione ipotecaria, il compito di ricalcolare le somme dovute come interessi moratori. A patto, però, che la valutazione non abbia effetti sulla qualificazione del carattere abusivo della clausola.

È stata la Corte di giustizia Ue, nella sentenza depositata ieri (cause riunite C-482/13 e altre), a intervenire per chiarire le conseguenze relative all’abusività delle clausole contrattuali e delimitare i poteri del giudice nazionale rispetto all’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita in Italia col Dlgs 206/2005, il Codice del consumo). In base a questa norma, le clausole abusive non vincolano il consumatore, ferma restando la possibilità che il contratto resti vincolante per la parte residua.

La vicenda approdata a Lussemburgo, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di primo grado di Marchena (Spagna), nasce da molteplici controversie tra alcuni istituti bancari spagnoli e numerosi consumatori che avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario. Al mancato pagamento di una rata, le banche avevano fatto valere una clausola in base alla quale, in caso di inadempimento da parte del mutuatario, il mutuante poteva chiedere il pagamento dell’intero capitale più l’interesse.

Nel corso del procedimento di esecuzione forzata il giudice nazionale ha chiamato in aiuto la Corte Ue. Che, prima di tutto, ha chiarito che l’obiettivo principale della direttiva Ue, nel segno della tutela del consumatore, è quello della rimozione della clausola abusiva. Raggiunto quest’obiettivo, la direttiva – osserva la Corte – non impedisce un intervento del giudice nazionale sul calcolo degli interessi di mora.

Di conseguenza, il giudice di uno Stato membro, nei casi in cui si trovi a decidere su un procedimento di esecuzione ipotecaria, può far ricalcolare le somme dovute e previste in un contratto di mutuo ipotecario con interessi moratori il cui tasso era superiore al triplo di quello legale. Senza, però, che l’attività di ricalcolo sul tasso degli interessi di mora incida sulla qualificazione del carattere abusivo della clausola.

Non solo. L’autorità giurisdizionale nazionale deve mantenere fermo il potere di disapplicare la clausola, accertata la contrarietà alla direttiva.

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