E' quanto ha statuito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 10 gennaio 2018, in merito alla corretta applicazione dell'art. 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002.
Il provvedimento si è reso necessario al fine di chiarire alcuni aspetti di particolare importanza, quali verificare entro quale termine l'avvocato debba depositare l'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, verificare entro quale termine il magistrato debba provvedere a liquidare detto compenso e se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull'istanza di liquidazione solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al gratuito patrocinio.
In merito al primo quesito, il Ministero evidenzia come la norma in oggetto non introduca un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del legale, per i compensi a questi spettanti, né un termine invalicabile per il giudice, essendo necessaria una formulazione esplicita che al momento non sussiste.
La norma deve, quindi, essere considerata come meramente indicativa, al fini di una maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza sanzioni in caso di violazioni.
Con riferimento alla seconda problematica, l'art. 83, comma 3-bis, non ha introdotto un termine per provvedere a carico del magistrato: il Ministero evidenzia come, al contrario, la disposizione abbia lo scopo precipuo di rendere più veloce la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività difensiva prestata a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.Conseguentemente, ben può accadere che il magistrato subordini l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito della ulteriore documentazione da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento di liquidazione del compenso, ovvero il decreto di pagamento, deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.
In relazione all'ultimo punto, il Ministero chiarisce che la norma delinea un modus procedendi poco compatibile con le prassi in virtù delle quali a fronte dell'istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all'ufficio finanziario, rimandando all'esito degli stessi l'adozione del decreto di pagamento.
Al contrario, viene premiata la prassi introdotta da alcuni uffici giudiziari in virtù della quale si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.
(by Altalex)

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