
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale entra in vigore l'8 maggio prossimo.
Il succo del provvedimento è che la custodia cautelare in carcere diventa la “extrema ratio“, l’ultima spiaggia. In fase di indagine, pm e gip dovranno obbligatoriamente privilegiare altri provvedimenti come l‘obbligo di dimora, il ritiro del passaporto, il divieto di esercitare una professione, la sospensione dal pubblico ufficio…).
E se decideranno per il carcere, dovranno motivare la scelta in modo più preciso rispetto a oggi, e provare non solo il pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato, come avviene oggi, ma anche che questo pericolo sia “attuale“.
Gli arresti per custodia cautelare negli anni sono diminuiti, ma i numeri sono ancora “elevati”: nel 2009, il numero dei detenuti in custodia cautelare era di 29.809, pari al 46% del totale della popolazioe carceraria; il dato di oggi è di 18.622, il 34,5%.
Ecco, in sintesi, le principali novità della nuova legge.
CARCERE COME EXTREMA RATIO. Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è previsto oggi, potranno applicarsi cumulativamente.
GIRO DI VITE SU PRESUPPOSTI CARCERAZIONE. Per giustificare il carcere, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (com’è oggi) ma anche “attuale”.
VALUTAZIONE STRINGENTE. Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto. Per privare della libertà una persona l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali i precedenti, i comportamenti, la personalità dell’imputato…
MOTIVAZIONE ARTICOLATA. Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che decide per il carcere non potrà infatti più limitarsi a richiamare gli atti del pm, ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
MISURE INTERDITTIVE PIU’ EFFICACI. Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.
REATI GRAVI E DI MAFIA. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione…) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si dimostra che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.
CONTROLLI RAFFORZATI. Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il “Tribunale della libertà” avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Il collegio del riesame dovrà inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
Nel link di sotto il testo integrale della legge.

legge_16_aprile_2015,_n._47.pdf |