Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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Approvata alla Camera dei Deputati la legge sul divorzio breve. Ora tocca al Senato.

30/5/2014

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Il testo unificato approvato dalla Camera (C. 831-892-1053-1288-1938-2200-A) interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio, con l'obiettivo di anticipare il momento di possibile presentazione della domanda di divorzio.

Con un ulteriore intervento sul codice civile si intende inoltre anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

E', infine, prevista una disciplina transitoria.

I contenuti del testo unificato approvato dalla CameraIl testo unificato modifica la legge sul divorzio (n. 898/1970) laddove (art. 3) attualmente prevede che:

  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Le modifiche introdotte dall’art. 1 del testo approvato:

  • riducono a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso di separazione giudiziale; tale termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione;
  • riducono, inoltre, a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione sia consensuale; in tale caso, il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi; 
  • prevedono che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.
Inoltre, il testo modifica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che attualmente stabilisce che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale.

La modifica introdotta prevede la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

E’ poi modificato l'art. 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato:

  • al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato.
E’ inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficio dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

L’ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione.

La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (attualmente, presupposto della domanda di divisione è la pronuncia definitiva di separazione per cui, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla).

In fine, in base alla disciplina transitoria prevista dal provvedimento, i nuovi termini ridotti di separazione per la proposizione della domanda di divorzio si applicano alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.

Di seguito si puo' scaricare il testo della legge.

divorzio_breve.pdf
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Non è truffa portare a conguaglio INPS le trattenute dei dipendenti anche se non versate perchè non corrisposte le buste paga. C.App.AQ

22/5/2014

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Interessante sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, in materia di mancati versamenti INPS, che ha riformato una sentenza di condanna del Tribunale di Sulmona, assolvendo l'imputato dal reato di truffa. Nel reato contestato all’appellante, la Procura della Repubblica di Sulmona afferma che ******* quale rappresentante della società ******************, mediante artifizi e raggiri abbia indotto in errore l’I.N.P.S. portando a conguaglio – tramite modello DM 10/M – l’indennità di malattia mai versata  del lavoratore ************************, di fatto procurandosi l’ingiusto profitto consistito nel percepire una detrazione che non le spettava.
La corte d'Appello accogliendo l'appello proposto dall'Avv.Massimo Carugno dello Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli, ha riformato la sentenza di condanna assolvendo  l'imputato. 

Di sotto il file dell'atto di appello e quello della sentenza.


atto_appello.pdf
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sentenza.pdf
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Utilizzo per uso proprio di PC e Mail sul posto di lavoro non giustifica il licenziamento.

16/5/2014

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Il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento al dipendente se lo stesso abbia utilizzato, per scopi personali, gli strumenti di lavoro aziendali, quale PC o servizio mail.
Ma ciò solo nel caso in cui il contratto collettivo applicato preveda per tali inadempimenti - infrazioni delle sanzioni di tipo conservativo, quali la multa o la sospensione dal lavoro. La  Suprema Corte di Cassazione (sent.18 marzo 2014, n. 6222),  ha precisato che in tema di licenziamento disciplinare, l’uso, anche quotidiano, della mail aziendale per ragioni private, come anche l’installazione sul computer di programmi che non sono inerenti all’attività lavorativa, non rappresentano violazioni tali da giustificare la irrogazione del licenziamento del dipendente.
Da ciò ne consegue, secondo quanto precisato nella sentenza che si commenta, che il datore di lavoro non ha la possibilità di irrogare una sanzione più grave, ovvero il licenziamento, rispetto a quella prevista contrattualmente, dal CCNL applicabile.

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Diritto all'oblio. Novità dalla Corte di Giustizia Europea. 

14/5/2014

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La Corte di Giustizia Europea ha letteralmente riscritto le regole sul “diritto all’oblio” con la sentenza C. Giust. UE, causa C-131/12, pubblicata il 13.05.2014, dalla Grande sezione.

 Infatti, è stato stravolto un principio ossia la non responsabilità dell’intermediario (ISP) per i contenuti da questo indicizzati.

In pratica, fino a ieri sera, chiunque avesse trovato pubblicati, su un qualsiasi sito internet, i propri dati sapeva che aveva per esercitare il diritto all’oblio solo la strada di presentare una richiesta di cancellazione al titolare del sito che, materialmente, aveva curato la specifica pubblicazione. 

La Corte di Giustizia, ha invece, detto che il motore di ricerca è titolare di tutti i dati personali indicizzati sulle proprie pagine.

Pertanto, ogni cittadino europeo che voglia chiedere la cancellazione delle proprie informazioni dal web deve fare un’unica domanda al motore di ricerca stesso (per es.: Google). E ciò vale anche se la notizia è corretta ed è stata legittimamente pubblicata.

Il motore di ricerca è obbligato, in presenza di un legittimo esercizio del diritto alla privacy e all’oblio da parte dell’utente del web, a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata sulle proprie pagine, i link verso pagine web pubblicate da siti terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. E l’obbligo scatta anche se il nome o tali informazioni non vengano cancellati dalle pagine web interessate, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita.

Se il motore di ricerca, una volta ricevuta la diffida, non avrà ottemperato alla richiesta, l’interessato potrà procedere, contro di questi, presso il tribunale della propria residenza oppure potrà rivolgersi al Garante della Privacy.


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Il POS per i professionisti al via il 30 giugno. Il tar del Lazio da il via libera.

13/5/2014

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Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso dell’Ordine degli Architetti contro il Decreto che istituisce dal prossimo 30 giugno la obbligatorietà del POS per i liberi professionisti.  
Secondo i Giudici Amministrativi il Decreto non è viziato né di eccesso di potere né è in spregio alla legge.

E’ ampiamente legittimo l’obbligo di accettare pagamenti elettronici ma solo, è bene ricordarlo, per carte di debito.

Le carte di debito infatti sono solo i bancomat nel mentre, per ora, non vi è obbligo di accettare carte di credito.

Il decreto riguarda tutti i professionisti a prescindere dal reddito dichiarato l'anno precedente. D'altra parte la ratio della norma è volta al fine di favorire e promuovere l'uso della moneta elettronica a discapito del contante con l'obiettivo di aumentare la tracciabilità dei pagamenti.

Secondo i professionisti, che contestano il provvedimento, un bonifico bancario costa la metà del pagamento via POS e consente lo stesso risultato di tracciabilità. Il costo sostenuto dai professionisti, però, a giudizio del Tar "non è irreparabile", anche perché dal prossimo 29 luglio entreranno in vigore le misure varate del ministero dell'economia per ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS.


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Cassazione. Ai blog va esteso un diritto simile al diritto di cronaca anche in caso di espressioni offensive.

7/5/2014

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Ad un blog vanno estese le stesse garanzie applicate agli organi di informazione.
Questa e' la conclusione cui perviene la Cassazione con la sentenza 11895 del 2014 con la quale e' stato cassato un sequestro penale di un sito web destinato a blog nel quale erano stati inseriti commenti offensivi.
Al blog va riconosciuta la liberta' di manifestazione del pensiero e la censura su espressioni offensive e' mitigata dal diritto di cronaca.
Si leggano sul tema i punti 5 e 5.1 della sentenza riportata qui appresso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 30 ottobre 2013 – 12 marzo 2014, n. 11895

(Presidente Dubolino – Relatore Lignola)

Ritenuto in fatto 

1. Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet www.ilperbenista.it, gestito da B.M., indagato per il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 3, ai danni di B.M. e B.F. L'indagato era accusato di aver pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e dell'attacco personale, ad esempio definendo la B. una "zoccola di Tondo" e parlando di una radiazione dall'albo professionale o di una sospensione biennale del B., a fronte di un provvedimento interdittivo di durata molto inferiore.

2. Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicché riteneva il vincolo imposto "pienamente adeguato e congruo".

3. Con ricorso sottoscritto personalmente, l'indagato censura il provvedimento del Tribunale del riesame, deducendo tre motivi.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale motivazione non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; sotto questo profilo egli deduce omesso esame degli elementi dedotti in sede di riesame, volti ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo ed soggettivo del reato.

3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: egli rileva che il Tribunale si limita a richiamare una generica ed astratta possibilità di reiterazione del reato.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli articoli 125 e 321 cod. proc. pen., 21 della Costituzione, 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in considerazione della eccessività della misura cautelare, rispetto alla violazione contestata. A giudizio del ricorrente, l'oscuramento dell'intero sito è una misura di eccezionale gravità, che si estende ben oltre l'effettiva necessità, potendosi il provvedimento cautelare limitare ai singoli post che si assumono diffamatori; facendo un parallelismo con il mezzo della stampa, il ricorrente paragona la misura preventiva adottata al sequestro delle rotative di un giornale, dei computer della redazione, dei locali della testata, in luogo del sequestro della copia del giornale che contenga l'articolo diffamatorio.

Il ricorrente deduce altresì vizio motivazionale, poiché il provvedimento impugnato non affronta le deduzioni difensive con le quali si prospettava la cancellazione dei soli post attinenti l'argomento che coinvolgevano i querelanti e si escludeva il pericolo di reiterazione del reato. 

Considerato in diritto

 1. Il ricorso è fondato.

1.1 Il ricorrente deduce che il Tribunale non si è fatto carico di rispondere ai rilievi sulla insussistenza del reato di diffamazione, contestato al B., quale moderatore del blog e quale autore di alcuni commenti alle notizie, finalizzati ad avviare ed alimentare le discussioni; nella memoria depositata in sede di riesame si era osservato che non esiste alcuna norma che imponga al gestore di un blog di controllare o cancellare i post asseritamente diffamatori, dovendosi ritenere responsabili del reato esclusivamente i singoli autori; né si poteva affermare un concorso morale dell'indagato per il solo fatto di aver partecipato alla discussione, sia pure con messaggi non diffamatori. Il blog "il perbenista", secondo quanto si legge nella memoria, è noto per l'attenzione alle storture ed agli eccessi del sistema politico ed economico locale e nazionale e per la critica, spesso serrata e stringente, con toni anche forti, agli abusi che in tale ambito vengono commessi.

1.2 Anche con riferimento all'esigenza cautelare, si segnalava il difetto di motivazione, oltre che l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di diffamazione, considerato il tempo trascorso dall'inserimento dei messaggi (due anni), il gran numero di notizie analoghe nel web, riguardanti i querelanti, il posto assunto nel sito dalle parole incriminate (per la visualizzazione dei contenuti in ordine cronologico, che rende sostanzialmente inaccessibili quei post agli utenti) e l'assenza di una richiesta tempestiva di cancellazione.

1.3 Si sottoponeva infine all'attenzione del Tribunale del riesame l'evidente eccessività del provvedimento di sequestro preventivo, in un'ottica di bilanciamento con il diritto di manifestazione dei pensiero non connesso al reato contestato, poiché l'oscuramento dell'intero sito, e non dei soli commenti ritenuti diffamatori, sfinisce per sfociare palesemente in una indiscriminata censura ed in un inammissibile compressione dei diritti che attraverso tale strumento vengono legittimamente esercitati.

2. Orbene, a prescindere dal fatto che andava anzitutto puntualizzata l'ipotesi accusatoria, si rileva che il Tribunale non si è fatto effettivamente carico di rispondere ai rilievi della difesa, che contestava la sussistenza sia del fumus che del periculum in mora.

Come afferma il ricorrente, è effettivamente vero che i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio ritiene di dover condividere - sono nel senso che nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 3, n. 26197 dei 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508), pur non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. La circostanza che restano preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale, sia il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa - non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria - non può esimere il Tribunale dall'indicazione sia pure sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria.

Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e formale.

Ed è certamente vizio di violazione di legge quello connesso alla questione dell'esistenza di elementi idonei a sostenere la prospettazione accusatoria, come presupposto ineludibile per l'emanazione del sequestro preventivo (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori, Rv. 241632).

Ciò significa, ovviamente, che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera "postulazione" da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta ai suo esame e l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede.

3. Tale compito non risulta essere stato svolto ed è del tutto carente l'approfondimento proprio di questo ultimo aspetto, come del tutto astratta ed ipotetica è l'affermazione della sussistenza del periculum in mora.

3.1 Come è noto il periculum in mora, che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; inoltre è necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico (Sez. 5, n. 35394 del 19/09/2011, Ministero Della Giustizia, Rv. 250930).

4. Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819; Sez. 3, n. 33945 del 04/07/2006, Bracchi Tkachenok, Rv. 234772; più recentemente, Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua "fisicità", ovvero una dimensione materiale e concreta.

4.1 Inoltre si è escluso che il sito internet goda delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo strumento cautelare del sequestro, consentito dall'art. 1 del R.D. 561 dei 1946 (salvo i casi eccezionali delle pubblicazioni o stampati osceni od offensivi della pubblica decenza ovvero di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili, ossia l'ipotesi della stampa clandestina), solo nella forma del sequestro probatorio "di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale" (Sez. 5, n. 30611 del 12/06/2008, Battei, Rv. 240436; Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2008, Longhini, Rv. 239103; Sez. 5, n. 15961 del 24/01/2006, Ferrari, Rv. 234116).

5. Va però considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero "diario in rete"), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.

5.1 Va a tal proposito considerato quanto già affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione), rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell'art. 21 della Costituzione, ma anche - in ambito sovranazionale - nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (si veda, tra le ultime decisioni della Corte EDU, Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, Quarta Sezione, sentenza del 16 luglio 2013).

5.2 Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l'imposizione dei vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione).

6. Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell'indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l'attualità e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame.

7. Per tutte le considerazioni che precedono va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, conseguentemente, va ordinata la cessazione di efficacia della misura. 

P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio
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Separazioni. Affido di figli super esclusivo e blindato.

6/5/2014

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Nell'ambito di una causa di separazione celebrata davanti il Tribunale di Milano, e' stato disposto un affidamento monogenitoriale di tipo “blindato” in favore della madre con una ordinanza ex art. 708 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione il marito non si era costituito in giudizio.
Non solo ma dalle denunce presentate dalla moglie ai carabinieri e dallo scambio di messaggi via chat tra i due coniugi, risultava che l’uomo, o meglio un ragazzo appena ventitreenne, oltre ad essersi allontanato e ad aver violato l’obbligo di mantenimento, avesse anche minacciato la moglie di portarle via il figlio.
La pretesa per tale minaccia era che la moglie aderisse alle sue richieste.
Il Tribunale ha ritenuto che il marito usasse il minore come “argomento di scambio” nell’ambito del conflitto di coppia.

Era stato infine allegato un fatto di violenza nei confronti della donna.

Dal quadro probatorio si evidenziava quindi una figura paterna totalmente inidonea alla genitorialità che giustificava l’affidamento ad un solo genitore e non solo.


Il testo del provvedimento.



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE IX CIVILE

Ordinanza 20 marzo 2014

 Osserva

[1]. In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente all’ordine di rinnovazione, le notifiche verso il convenuto si sono perfezionate regolarmente ai sensi del regolamento europeo 1393/2007. E’ versato in atti il riscontro dell’Ufficio inglese da cui risulta che la notifica si è perfezionata mediante inserimento del plico postale nella cassetta delle lettere del destinatario, secondo l’art. 6.3. del c.p.c. di Inghilterra e Wales.

[2]. Nel merito, non è stato possibile attivare un tentativo di conciliazione per l’assenza del marito dal processo. Rispetto a questi, i documenti in atti (tra cui le denunce ai Carabinieri, del 10 marzo 2013 e lo scambio di conversazioni via chat tra le parti) mettono per ora in luce un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsbailità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio, …., nato il … 2013 e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito. Su questo sfondo, si proiettano le allegazioni della moglie la quale avrebbe anche subito violenze fisiche da parte del congiunto. In questo contesto, è allo stato evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c. La lontananza del padre (che vive a Londra), la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) e l’atteggiamento tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell’art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonotante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anchel’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena 1 anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Allo stato, inoltre, non può essere data una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l’assenza del padre impedisce di accertare che, come ritenuto dalla madre, la sua persona non sia pericolosa per il minore.

[3]. In ordine ai rapporti economici, va rilevato che il padre del minore risulta avere sua dimora (il luogo dove vive in Londra, anche se non riceve la posta ed ostacola i contatti). E’ anche persona di giovanissima età poiché compirà 23 anni a brevissimo (… 1991). Ne consegue che, valorizzando le potenzialità economiche del padre, deve essere allo stato fissato un obbligo contributivo di euro 250,00 mensili (come richiesti dalla madre). La somma è da intendersi onnicomprensiva con eslcusione delle spese mediche non coperte dal SSN. 

Il Tribunale

letto ed applicato l’art. 708 c.p.c.

Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l’obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

Affida il figlio minore … (nato il … 2013) in modo esclusivo alla madre. … avrà residenza abituale con la madre, in … alla via .. e collocamento prevalente con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

Dispone che .. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell’importo di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi). 

Dispone che … provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN sostenute nell’interesse della prole.  

Dispone che il padre possa vedere il figlio solo su accordi con la madre. E’ dato ricorso al giudice, per una regolamentazione giudiziale di dettaglio. 

Nomina giudice istruttore, il dott. Giuseppe Buffone

e Fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014, ore. …

L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano …, stanza n. …. 

Assegna al ricorrente termine sino al 30 maggio 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma III, n.  2), 3), 4), 5), 6)

Assegna al convenuto termine sino al 30 settembre 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 

Assegna al ricorrente termine sino al 30 giugno 2014 per la notificazione dell’odierna ordinanza al convenuto 

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.

Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013). 

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e la comunicazione del provvedimento

Milano, lì  20/03/2014

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Buffone
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Facebook. E' diffamazione pure se si offende senza fare nomi.

4/5/2014

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Cassazione penale , sez. I, sentenza 16.04.2014 n° 16712
Non e' necessario che  su Facebook si faccia il nome di chi si offende per configurare il reato di diffamazione.
Basta infatti che la persona sia identificabile da una serie di riferimenti.
D’altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona.




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Penale
Sentenza 22 gennaio - 16 aprile 2014 - n. 16712

(Presidente Siotto – Relatore Posta)

1. Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma condannava F.S., con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravati contestate, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i doppi benefici, per il reato di diffamazione pluriaggravata perché, nella qualità di maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, pubblicava sul social network «facebook» nei dati personali del proprio profilo la frase «...attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto ... per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie», offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo U.M., designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.

La Corte militare di appello in data 28.11.2012 riformando la predetta sentenza assolveva il S. per insussistenza del fatto. In specie, ha affermato che la identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, né la funzione di comando in cui era stato sostituito, né alcun riferimento cronologico; pertanto, manca la prova che il S. abbia intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello che, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione.

Rileva, in primo luogo, che l’offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all’interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l’uso di frasi offensive - quale è nella specie anche l’espressione volgare riferita alla moglie dell’interessato - e la circostanza che, come affermato dalla giurisprudenza, la pubblicazione su internet di per sè ne abbia determinato la conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette.

La motivazione della sentenza impugnata, quindi, è illogica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte di appello in ordine alla natura di mezzo di pubblicità del social network cui ha accesso con la sola registrazione una molteplicità di soggetti indeterminati e non può essere desunta la prova contraria dalle dichiarazioni dei testimoni della difesa.

Quanto alla univoca individuazione della persona oggetto delle frasi diffamatorie, il ricorrente afferma che così come era avvenuto per il brigadiere L. qualsiasi altra persona, anche non appartenente alla guardia di finanza ma solitamente in contatto con l’imputato o col m.llo U., avrebbe potuto individuarla. Rilevante sotto tale profilo deve ritenersi l’avverbio usato «attualmente», che indiscutibilmente si riferisce al presente, con il quale, quindi, il S. aveva fatto riferimento ad un evento avvenuto in epoca prossima alla comunicazione sul social network e che contraddice quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di indicazioni cronologiche. Ulteriore elemento di identificazione è la qualificazione di «collega» evidentemente di pari grado, stante l’avvenuta «defenestrazione» per sua causa, ed «ammogliato». Evidenzia, quindi, il ricorrente che l’affermazione che la identificazione certa dell’offeso fosse limitata ad un gruppo ristretto di persone costituito da quelle in possesso delle notizie ulteriori, è irrilevante e superflua, atteso che tutte le notizie inserite nel social network non posso che riferirsi ad una cerchia limitata di utenti di tale mezzo.

Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei termini di seguito indicati.

La Corte di appello, invero, ha dato atto che l’imputato non si è limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di «raccomandato» e «leccaculo», ma ha collegato tali caratteristiche alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall’imputato. Ha, quindi, ritenuto che il S. ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato.

I giudici di secondo grado hanno, altresì, affermato la sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell’imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli «amici» ad una cerchia ampia di soggetti. Peraltro, nella specie, la frase era ampiamente accessibile essendo indicata nel cd. «profilo».

Così che il discorso giustificativo con il quale la Corte di appello ha sostenuto che la individuazione univoca del militare tacciato di essere «raccomandato e leccaculo» fosse possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network ed, in particolare, soltanto dai militari appartenenti alla compagnia della Guardia di finanza di San Miniato, appare contraddittorio con le suddette affermazioni. Del resto, affermare che l’imputato non ha indicato il nome del suo successore, né la funzione di comando in cui era stato sostituito, né alcun riferimento cronologico non sembra tenere conto adeguatamente dell’avverbio «attualmente», che all’evidenza si riferisce al presente, usato nella frase, né della qualificazione di «collega» collegata al termine «defenestrazione».

D’altro canto, ribadito che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, rv. 249601), i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per quali il limitato il numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l’esclusione della prova della volontà del S. di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato.

Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network - come, del resto la stessa Corte di appello ha evidenziato - a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, né la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.

Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello che dovrà rivalutare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata al S. alla luce dei suddetti criteri.

Così deciso, il 22 gennaio 2014.
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Parte la riforma delle pene detentive.

3/5/2014

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LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070) (GU n.100 del 2-5-2014)

  Vigente al: 17-5-2014  

Capo I 

Deleghe al Governo 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie; b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare; c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare; d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale; e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale; f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato; g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale; h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c); i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l); l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore; m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale; n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. 2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1. 4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. 2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprieta' intellettuale e industriale; b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale: 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726; c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione; d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge: 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506; 4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione; f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa. 3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale: 1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; 2) articolo 594; 3) articolo 627; 4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 5) articolo 635, primo comma; 6) articolo 647; b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia; c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a); d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente: 1) le condotte alle quali si applica; 2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 3) l'autorita' competente ad irrogarla; e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. 4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Capo II 

Sospensione del procedimento con messa alla prova 

Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede». Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente: «Titolo V-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. 5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater. 3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. 4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater. Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). - 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. 2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato. 5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria. 6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato. 7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. 8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3. 9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. 2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. 3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova. Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). - 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca e' ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca e' divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta»; b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente: «Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda». Art. 5 Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Capo X-bis Disposizioni in materia di messa alla prova Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato. Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare. 3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. 5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia». Art. 6 Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova». Art. 7 Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia 1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova. Art. 8 Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

Capo III 

Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili 

Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sara' giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies». 2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. 4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo». 3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili». 4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444». Art. 10 Disposizioni in materia di dibattimento 1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444». 2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse. 3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse. 4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse. Art. 11 Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse. 2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale e' abrogato. 3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado». 5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato 1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». 2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, e' aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice». Art. 13 Modalita' e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria. Art. 14 Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni». Art. 15 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente: «i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato».

Capo IV 

Disposizioni comuni 

Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 aprile 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

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