Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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Anatocismo 2. A volte ritornano.

29/6/2014

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Mutuare questa notizia parafrasando il titolo di un film horror non e' solo simpatico ma anche molto pertinente.
La Legge di Stabilità 2014 aveva visto l’approvazione di una norma considerata rivoluzionaria, poiché aveva di fatto cancellato per sempre la possibilità per le banche di capitalizzare gli interessi.
Con tale norma veniva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto.
Di fatto la pronuncia di tale delibera non era ancora stata pronunciata.
Al contrario con  l'art. 31 del decreto legge n. 91 del 24.06.2014 si è intervenuto nuovamente sull'art. 120, t.u.b., reintroducendo dalla finestra ciò che era uscito ufficialmente dalla porta: la possibilità per le banche di inserire, nei contratti con la clientela, la previsione di interessi anatocistici (produzione di interessi sugli interessi).
Il comma 2 del richiamato articolo prevede che l'anatocismo potrà applicarsi, su base annuale, secondo modalità e criteri da disciplinarsi con una prossima delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, nonché dai Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Europee)
Col nuovo testo di legge, ironicamente battezzato: “Disposizioni urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese” , il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l’anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal cliente anche sugli interessi passivi già maturati su tale capitale. 
In ogni caso, il “nuovo” anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di condizioni:
  1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno e non trimestrale come la vecchia normativa abrogata;
  2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto pagamento;
  3. sara' applicata solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in questione.
Il decreto legge, oggetto di esame da parte delle camere parlamentari, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena la sua decadenza. 
E' auspicabile un ravvedimento del legislatore, che prenda una posizione netta a favore del cittadino.
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Canone RAI. Novita' in vista. Potrebbe essere ancorato al reddito.

28/6/2014

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Mentre da piu' parti ci sono spinte per l'abolizione del canone Rai, sostenendosi la illegittimita' del balzello sotto vari profili da quello della incostituzionalita' a quello della iniquita'  fiscale, c'e' da qualche parte un progetto per inasprirne i toni.
Una piccola rivoluzione sul canone Rai, che potrebbe essere pagato in base al reddito. 
Ci sta pensando il Governo Renzi, nell'ambito di una generale riforma della TV pubblica, che potrebbe anche portare alla creazione di un canale senza pubblicità. Attualmente la Rai è oggetto di una profonda spending review, ma l'obiettivo del Governo è quello di recuperare i 600 milioni persi con quel 26% di abbonati che ad oggi non versa il canone Rai, anche per finanziare l'istituzione di un canale sganciato dalla pubblicità. Le ipotesi per portare alla luce l'evasione del canone erano molte: dall'agganciamento all'utenza elettrica, al parametro della residenza, per arrivare al canone adeguato al reddito. Come funzionerebbe il nuovo “equo-canone” della TV? La tassa per usufruire della visione della televisione di stato dovrebbe essere calibrata sul reddito e prevedere pagamenti maggiori per i redditi più elevati e pagamenti miniori, se non addirittura l'esenzione, per le fasce di reddito più basse, per i pensionati e per altre fasce deboli. Per misurare il reddito potrebbe essere usato l'ISEE, che viene già assunto come parametro per altri servizi al cittadino (mense, asili, ecc.). Le proposte sono tutte valide, ma il governo sembra che abbia una certa fretta di definire il restyling della Rai, anche in vista della scadenza della convenzione nel 2016. Già in autunno potrebbe esservi una consultazione via internet degli abbonati e degli addetti ai lavori. A questa seguirebbe la definizione della nuova convenzione da ultimare entro l'anno prossimo.

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Toccare il sedere e' sempre reato pure se lo fa una ragazza ad un Carabiniere.

27/6/2014

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L'episodio avviene durante il concerto del primo maggio 2012.
Come di consueto sul palco allestito da Cgil, Cisl e Uil per la celebrazione della storica festa dei lavoratori si alternano gruppi e cantanti solisti.
Come sempre la storica Piazza S.Giovanni è stracolma di migliaia di giovani provenienti da ogni dove d'Italia.
Come di consueto, gli animi dei partecipanti iniziano a scaldarsi già molto prima dell'apertura ufficiale del concerto dalle prime ore del pomeriggio per andare avanti fino a tarda sera.
Una ragazza, forse resa euforica anche da qualche bevuta di troppo in vena di fare qualche bravata  ha distolto l'attenzione per la musica e si è dedicata al sedere di un carabiniere in forza al servizio d'ordine pubblico.
Una toccatina fugace al sedere di un Ufficiale dell'Arma.
Alle 20.00, quando la ragazza si ritrova vicino all'ufficiale scelto come bersaglio, resa allegra dall'alcool la studentessa allunga una mano e palpa le natiche del graduato.
Poi con un gioioso gridolino esterna la sua impresa agli amici presenti.
Un gesto dettato non da un'irresistibile attrazione sessuale ma dal desiderio di rendersi interprete di una eclatante bravata che lascia però interdetto il destinatario della attenzione specie se uomo in divisa circondato dai suoi sottoposti.
Il graduato chiede spiegazioni e per tutta risposta, si sente dire «E allora? Ho toccato il culo a una guardia di merda».
A questo punto il militare non può lasciar correre e, costretto dalle circostanze, non può far altro che identificare e querelare la palpeggiatrice.

Una vicenda nata forse per un eccessivo gioco che ha finito per mettere in seri guai una ventenne abruzzese.
La ragazza, arrivata a processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma è stata infatti condannata a venti giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.
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Viaggi verso alberghi esotici. Se le foto del catalogo sono infedeli il tour operator deve risarcire il turista scontento.

24/6/2014

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I tour operators mostrano sempre dei posti paradisiaci ma spesso poi si arriva nei luoghi di villeggiatura e non c'è corrispondenza tra le foto del catalogo e la realtà.
La Cassazione ha trattato l'argomento.
Con la sentenza n. 1033 del 17 gennaio 2013 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un turista, acquirente di un pacchetto ‘tutto compreso’ presso un’agenzia turistica, volto ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il turista si era trovato a soggiornare in un albergo in condizioni non ottimali, a dispetto di quanto pubblicizzato sui cataloghi, ed aveva documentato con una serie di fotografie la trascuratezza degli ambienti e la scarsa pulizia.
Munitosi di fotocamera, invece di fare scatti sul viaggio e sulla vacanza, si è dedicato a fotografare l'albergo a 360 gradi per documentare la trascuratezza degli ambienti e la scarsa pulizia dello stesso.
Il tour operator, inchiodato proprio dalle foto del turista, che mostravano tutti i limiti della struttura ricettiva, aveva provato a difendersi sostenendo che non fosse certa la provenienza delle foto; al riguardo, i giudici hanno ritenuto che ai fini dell’operatività della norma ex art. 2712 del codice civile in tema di disconoscimento delle riproduzioni fotografiche, occorre che vi sia la prova cd. ‘negativa’, ossia che colui contro il quale la riproduzione è utilizzata, dimostri effettivamente che non si riferisce alla circostanza addotta.
E quindi con la sentenza n. 1033 del 17 gennaio del 2013 i Giudici della Cassazione hanno dato ragione al turista osservando che non sono sufficienti le eccezioni che le foto siano state scattate dentro un'altra strutturta ricettiva perchè senza un vero e proprio disconoscimento delle stesse tutto il materiale, liberamente valutabile dal giudice, può essere utile ai fini della decisione.
La Corte ha concluso che la sistemazione non era all'altezza e, pertanto, il cliente "scontento" aveva diritto ad essere risarcito dal tour operator (lasciando indenne l'agenzia di viaggi che non ha nessuna colpa per il deludente soggiorno).
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Smartphone. Aumenta la tassa "equo compenso" per le copie di foto e canzoni sui telefonini.

22/6/2014

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Nella giornata di venerdì, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato il nuovo decreto ministeriale che adegua l’equo compenso per la riproduzione privata di fotogrammi e videogrammi, già previsto dalla legge sul diritto d’autore.

Le tariffe dell’equo compenso per la copia privata saranno ora di 4€ per gli smartphone e i tablet da 16GB, i 0,36€ per le memoria da 4GB e di 0,20€ per i DVD. Per quanto riguarda gli smartphone, si tratta di un aumento del 500%, visto che prima l’equo compenso per un modello da 16GB era di 0,9€. Ovviamente, maggiore è la memoria e maggiore sarà l’importo dell’equo compenso.

“Con questo intervento - dice Franceschini - si garantisce il diritto degli autori e degli artisti alla giusta remunerazione delle loro attività creative, senza gravare sui consumatori. Parlare di tassa sui telefonini è capzioso e strumentale: il decreto non introduce alcuna nuova tassa ma si limita a rimodulare ed aggiornare le tariffe che i produttori di dispositivi tecnologici dovranno corrispondere (a titolo di indennizzo forfettario sui nuovi prodotti) agli autori e agli artisti per la concessione della riproduzione ad uso personale di opere musicali e audiovisive scaricate dal web. Un meccanismo esistente dal 2009 che doveva essere aggiornato per legge”. 

E ancora: “Il decreto non prevede alcun incremento automatico dei prezzi di vendita. Peraltro, com’è noto, in larga parte gli smartphone e tablet sono venduti a prezzo fisso. Ho applicato doverosamente una norma di legge vigente. E’ dal 2012 che le tabelle sull’equo compenso attendevano di essere aggiornate. E ho anche ricostituito il tavolo tecnico che dovrà monitorare l’evoluzione e le tendenze del mercato e che, entro 12 mesi, verificherà lo stato di applicazione di questo provvedimento. Governo e parlamento dovranno adesso riflettere sulla necessità di adeguare la norma di legge ai cambiamenti tecnologici e di mercato, in parte già avvenuti e in parte prevedibili”.

Ricordiamo che l’equo compenso è un contributo imposto ai produttori e agli importatori di prodotti elettronici finalizzati alla riproduzione o alla registrazione di contenuti creativi come indennizzo sull’utilizzo e la copia privata delle opere protette da diritto d’autore. Sappiamo che su questo balzello è in atto da tempo un aspro dibattito, in quanto si tratta di una tassa che andrebbe a “punire” anche chi acquista supporti e dispositivi senza tuttavia aver mai condiviso o scaricato illegalmente file coperti da copyright.

La misura, ovviamente, non piace ai produttori. Il presidente di Confindustria Digitale Elio Catania parla di “provvedimento ingiustificato che non riflette il comportamento dei consumatori e l’evoluzione delle tecnologie e non è in linea con lo sforzo che il Paese deve compiere per sostenere l’innovazione digitale“.

In ogni caso, gran parte dei proventi di questa tassa andranno a favore degli artisti e alla promozione dei giovani autori e delle opere prime. Rimane solo da scoprire se i vari produttori di smartphone decideranno di far pesare questa tassa sui consumatori, aumentando i prezzi dei vari prodotti.

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Soppressione tribunali. Gli errori della Commissione di monitoraggio.

22/6/2014

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Altalex. Articolo di Giuseppe Agozzino.

A fondo pagina il link.

Istituito con D.M.19 settembre 2013 dal Ministro della Giustizia, il gruppo di lavoro - noto anche come Commissione monitoraggio – cui è stato attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell’arco di tempo concesso per l’emanazione dei decreti correttivi, il 4 giugno scorso ha dato alle stampe la “Relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria”. Un testo di 125 pagine compreso l’indice e le schede, sui cui risultati i fautori dei “tagli” voglio legare il Ministro Orlando affinché non abbia ripensamenti. Tralasciando la questione di un superamento “politico” della relazione del gruppo di studio, che esula da questo contributo, appare opportuno segnalare alcuni errori di base contenuti nella relazione.

 Errori di metodo.La Commissione dà atto di aver proceduto a numerose audizioni: «Un secondo filone di attività della commissione ha riguardato l’audizione di numerosi esponenti dei Tribunali e delle Sezioni Distaccate soppressi; in particolare, Avvocatura, Parlamentari, Consiglieri Regionali ed Amministratori locali dei territori degli uffici giudiziari accorpati che avevano formulato espressa istanza in tal senso (pag. 2)». Audizioni - molte delle quali - volte ad evidenziare le “criticità” derivanti dalla riforma della geografia giudiziaria, ben note a chi si trova ad operare sui territori interessati. Tuttavia, secondo la Commissione «non si è tuttavia proceduto a specifiche verifiche mirate ad accertare la corrispondenza di quanto lamentato nel corso delle audizioni alla concreta realtà degli uffici, rimettendo all’On. Ministro ogni valutazione sulle successive possibili iniziative da intraprendere, alcune delle quali sono prospettate nella parte finale della presente relazione (pag. 2)». Quindi, stando al tenore letterale del testo, il Ministro dovrebbe – entro il 13 settembre 2014, data finale per l’emissione dei decreti correttivi – valutare le iniziative da intraprendere. Ma per fare ciò il Ministro dovrebbe verificare sul campo le criticità evidenziate nel corso delle audizioni. Il che contrasta con l’attività che era propria della Commissione ossia «di rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell’arco di tempo concesso per l’emanazione dei decreti correttivi».

Verifica che invece era più che necessaria, visto che la stessa Commissione afferma che «va segnalato quanto agli esponenti degli Enti locali e dell’Avvocatura - tutti sentiti a specifica richiesta - che quelli espressione degli uffici giudiziari soppressi hanno prospettato criticità conseguenti alla revisione delle circoscrizioni, mentre i rappresentanti degli uffici giudiziari accorpanti hanno evidenziato i vantaggi e la maggior efficienza apportata dalla riforma (si fa rinvio per il dettaglio alle schede relative ai singoli uffici) pag. 4».

L’incoerenza metodologica della commissione, che ha anche un inaspettato effetto, è questa: gli aspetti critici evidenziati dai rappresentati dei territori, non sono stati tenuti in conto, in presenza delle positive ricadute della riforma evidenziate dai capi degli uffici giudiziari. Però, stante che le criticità sono un dato oggettivo e non un’opinione, il problema diventa quello di identificare la portata delle criticità nel tempo, che persisteranno indipendentemente da questa o quella relazione di un capo di ufficio giudiziario. Detto in altre parole: se vi sono delle criticità, la domanda è se sono risolvibili nel breve, medio o lungo periodo. Infatti, è la previsione delle criticità che servirà a valutare l’impatto della riforma sull’efficienza della giustizia riformata e non viceversa. La conseguenza di ciò è che le criticità ricadranno interamente a carico di chi opera sul territorio, compresi i cittadini.

E qui vi è una conclusione della relazione che suscita più di una perplessità. Nella capitolo della relazione dedicato alla “Criticità di sistema ed interventi di supporto (pag. 118)”, la commissione rileva che «va dato atto che l’intervento normativo eseguito ha fatto emergere alcuni fattori di inefficienza del sistema complessivo; si cercherà pertanto nella parte che segue di fornire all’On. Ministro alcuni suggerimenti in relazione a specifiche azioni di supporto che, se poste in essere, potranno determinare con maggiore certezza e rapidità gli effetti positivi attesi dalla riforma e, comunque, comportare un generale miglioramento di sistema dell’attività giudiziaria (pag. 119)». E tra i suggerimenti spicca, per “certezza e rapidità” il seguente: «E’ infine certamente necessaria un’azione volta al miglioramento del trasporto pubblico al fine di agevolare sul territorio nazionale i collegamenti viari coerenti con il nuovo assetto degli uffici giudiziari scaturito dall’intervento di riforma posto in atto. Tale attività esula certamente dalle competenze del Ministero della Giustizia, ma si suggerisce al Sig. Ministro un’azione di impulso presso tutte le sedi istituzionali competenti (pag. 122)». Tradotto in termini tecnici, la commissione suggerisce al Ministro di avviare una campagna di investimenti per il trasporto pubblico, con buona pace della spending review di cui alla legge delega 148/2011, per far fronte alle criticità nascenti dalla riforma della geografia giudiziaria.

 Errori di interpretazione dell’art. 1, comma 2 lettera b L. 148/2011 (legge delega riordino geografia giudiziaria).Con la norma in esame, si è delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto di questi due criteri:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

Quindi, “ridurre” gli uffici di primo grado e “ridefinire” l’assetto territoriale degli uffici giudiziari “anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi”. La norma non prevede la mera riduzione degli uffici giudiziari ma la riduzione anche a mezzo ridefinizione dell’assetto territoriale, attraverso le “attribuzioni di porzioni di territori a circondari limitrofi”. Poniamoci quindi questa domanda: accanto alla “riduzione” è ipotizzabile la “costituzione” di uffici giudiziari a mezzo l’attribuzione – ad un unico tribunale – di porzioni di territori di circondari limitrofi? È possibile ciò attraverso un decreto correttivo di prossima scadenza? Era questa la richiesta di molte delegazioni sentite dalla Commissione (per esempio, Olbia e Nicosia). Per la commissione ciò è escluso. Ad esempio: «Con riferimento, infine all’ulteriore richiesta di istituzione di un autonomo Tribunale con relativa Procura avente sede a Rodi Garganico, la stessa implica necessariamente l’intervento di un’apposita norma primaria (pag. 97)». E così nel caso di Nicosia, «in ogni caso, la questione relativa alla costituzione del ‘Tribunale di Montagna’, così come quella relativa all’istituzione del Tribunale di Olbia, non può essere oggetto di un decreto correttivo ed esula dalla competenza di questo Gruppo di lavoro».

La commissione però confonde la “costituzione” di un tribunale formato dai circondari di tribunali soppressi (quindi preesistenti alla riforma) e all’interno del valore soglia di 100 mila abitanti, con la “istituzione” di un nuovo tribunale. Esemplare il “caso Nicosia” dove – a differenza di Olbia – la richiesta riguardava l’unione degli ex circondari di Nicosia e Mistretta che, unitamente all’attribuzione di alcuni territori appartenenti a circondari limitrofi (Palermo) avrebbe consentito la “costituzione” del tribunale di montagna. E ciò è ben possibile, in forza dell’art. 1, comma 5 della L. 148/2011, secondo la quale, «Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi». Viceversa, l’interpretazione della commissione, se applicata dal Ministero così come redatta dalla commissione, farà escludere anche la costituzione del “Tribunale della Pedemontana”, ossia il tribunale formato da Bassano, Marostica e tutti i comuni limitrofi, in pratica un unico bacino che faccia capo a un unico Tribunale, Bassano appunto. A conclusione del lavoro, la commissione non ritiene utile alcun intervento con decreto correttivo: «Tanto premesso, proprio lo stato avanzato di attuazione della riforma ed il conseguente consolidamento delle situazioni territoriali consente di ritenere che, dal punto di vista strettamente tecnico, allo stato, non sembrerebbero emergere situazioni tali da richiedere un intervento mediante decreto correttivo sotto il profilo di un diverso assetto geografico – in relazione ai territori comunali interessati - dei circondari giudiziari, ovvero addirittura il ripristino di uffici soppressi (pag. 115)».

E’ quindi fondato il timore che della relazione se ne faccia un uso strumentale, da parte dei fautori o dei detrattori della riforma e ciò con pari forza, a causa della debolezza argomentativa del testo, con ciò non rendendosi conto del prossimo obbiettivo: la chiusura di alcune Corti di Appello.


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Dichiarazione precompilata. Rimborsi IVA. Dichiarazioni di successione. Ecco alcune novita' introdotte dal Governo.

21/6/2014

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Il decreto legislativo contiene, tra l’altro,  l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

1) Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti

Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:

direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entratetramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscaletramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato

Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità. La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale.Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.Spese di vitto e alloggio dei professionisti

2) Detrazioni per professionisti.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte.

3) Società tra professionisti

La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

4) Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta  ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire).  Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

5) Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti

Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta. Attualmente, i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione  in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine  entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).

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Diffamazione e ingiuria. Cosa cambia. Le modifiche approvate alla Camera approdano al Senato.

20/6/2014

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Col n.1119 approda alla Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge di modifica dei reati di ingiuria e diffamaziome, con particolare riguardo alla ipotesi se commessi col mezzo della stampa.
Innanzitutto viene sciolto un nodo che creava lacune alle quali spesso doveva sopperire il Giudice di Legittimita in sede interpretativa.
Il riconoscimento, ai fini della qualificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, di testata giornalistica viene esteso in maniera chiara sia alle emittenti radiotelevisive che ai giornali  on line operanti sul web. (Art.1)

All' art. 2  le variazioni significative.
Scompare la pena detentiva dalle previsioni base nel Codice Penale dei due  reati.
Viene ridisegnata e perimetrata la responsabilita' oggettiva dei direttori delle testate giornalistiche.
Viene rimodulato in forma piu stringente l'obbligo delle rettifiche.
Viene codificato il regime del risarcimento del danno.

segue il testo del disegno di legge

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]",»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on lineregistrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;

g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). -- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 427del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».


vai alla pagina web del ddl in senato
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In vigore il nuovo Codice dei Consumatori.

19/6/2014

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In vigore dal 13 giugno nuove regole sui contratti stipulati tra consumatori e imprese, per una maggiore tutela dei cittadini soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali.

Le norme sono contenute nel decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21, che, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Viene ampliato il ruolo dell’informazione precontrattuale, come strumento necessario a garantire una scelta consapevole, e richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi. I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l'ordine. Vietate le caselle preselezionate nelle vendite on line: attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste
caselle se non desiderano i servizi supplementari indicati in esse. La nuova normativa vieta le caselle preselezionate.

Tra le altre novità:

il consumatore può esercitare il diritto al ripensamento entro un termine più ampio, che passa dagli attuali 10 a 14 giorni;nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni, rispettivamente dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene, a dodici mesi;in caso di recesso, il venditore ha 14 giorni (invece dei 30 previsti in precedenza) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo disporrà di più tempo, 14 giorni invece che 10, per restituire il bene;vietato applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto è previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, in caso di vendite dirette o a distanza.

La Commissione europea ha realizzato una campagna informativa sui diritti dei consumatori, illustrati nel comunicato stampa del 13 giugno.

Le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.


vai al testo delle nuove norme
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Soppressioni Tribunali. Le conclusioni della commissione ministeriale di monitoraggio che hanno fatto arrabbiare Buemi.

18/6/2014

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Ecco cosa ha scatenato la dura reazione del Sen. Enrico Buemi.


Andrea Orlando aveva detto che si sarebbe «attenuto» alle conclusioni della «Commissione monitoraggio» prima di procedere a eventuali «correzioni» della nuova geografia giudiziaria, che continuano a essere invocate da questo o quel partito (tutti) o Comune o ordine forense locale, con sempre maggiori pressioni poiché mancano tre mesi allo scadere del termine per proporre modifiche. Dopodiché les jeux seront faits. Ebbene, venerdì scorso la Commissione ha consegnato al ministro della Giustizia la relazione - 118 pagine più allegati - e le conclusioni non lasciano margini per correzioni. Le «criticità tecniche» rilevate sono infatti tutte superabili se il Ministero - peraltro adempiendo i doveri previsti dall'articolo 110 Costituzione - si rimboccherà le maniche e, di qui al 13 settembre, darà il «supporto» necessario (attraverso ispezioni, verifiche, tavoli tecnici e istituzionali) per fare di questa riforma non un manifesto o un «primo passo» ma un'occasione concreta di modernizzazione del servizio giustizia, razionalizzando le risorse e migliorando l'efficienza.

Nelle conclusioni, la Commissione presieduta da Annamaria Palma Guarnier osserva che l'attuazione della nuova geografia giudiziaria presenta «molte più luci che ombre». Il nuovo assetto «risulta oramai in grandissima parte definito». A lamentarsi sono solo gli esponenti dei Comuni e dell'Avvocatura degli uffici soppressi, mentre i rappresentanti degli uffici accorpanti «hanno evidenziato i vantaggi e la maggiore efficienza apportata dalla riforma». I problemi logistici sono stati via via affrontati autorizzando il temporaneo utilizzo degli immobili dei Tribunali accorpati ma «la gran parte di quei problemi è ormai risolta». «Permangono alcune limitate situazioni di forte criticità, di carattere essenzialmente logistico», da approfondire «con un costante monitoraggio affiancato da un'attività ispettiva» in alcune sedi (Alessandria, Vicenza, Siena, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Lagonegro, Bari, Ragusa). «Ma sono casi estremamente ridotti» e già esistenti prima della riforma, che li ha evidenziati. «Ci sono margini di rapido miglioramento», soprattutto con il completamento della soppressione dei giudici di pace, che farà recuperare altro personale amministrativo, la cui carenza (anch'essa pregressa e ormai strutturale) è la maggiore criticità segnalata dai dirigenti (semmai, la riforma darà una boccata d'ossigeno). Quindi: «Proprio lo stato avanzato di attuazione della riforma e il conseguente consolidamento delle situazioni territoriali consente di ritenere che, dal punto di vista strettamente tecnico, allo stato non sembrerebbero emergere situazioni tali da richiedere un intervento mediante decreto correttivo sotto il profilo di un diverso assetto geografico dei circondari giudiziari, ovvero addirittura il ripristino di uffici soppressi».

Musica per le orecchie di chi difende il già piccolo risultato raggiunto; delusione per chi si aspettava il via libera al ripristino di qualche Tribunalino o sezione distaccata. Il taglio ha riguardato 1.398 uffici di primo grado, passati a 450, e ha consentito di recuperare 2.301 magistrati togati e onorari e 7.029 unità di personale amministrativo. Inevitabile una fase di assestamento, tanto più di fronte a ostruzionismi, esposti, ricorsi che hanno ostacolato la messa a regime. A meno che Orlando legga la relazione con una lente politica, non dovrebbero esserci marce indietro. Ma i fautori della riforma (Anm, Csm) temono l'asse Orlando-Enrico Costa (Pdl, viceministro della Giustizia) che ai tempi della Severino spingeva per recuperare almeno 7 Tribunali e, poi, per trasformarli in sezioni distaccate (soprattutto dopo il recupero, dettato da ragioni politiche e non tecniche, delle sedi distaccate delle isole minori: Ischia, Lipari, Elba). I 7 uffici sono: Pinerolo, Chiavari, Sanremo, Bassano del Grappa, Alba, Vigevano, Rossano. Ma dalla relazione non risultano esigenze tecniche per ripristinarli.

Un esempio per tutti: Rossano. Si dice: la lotta alla mafia risentirà della sua soppressione. Eppure l'accorpamento al Tribunale di Castrovillari è riuscito benissimo; il presidente Caterina Chiaravalloti ha persino rinunciato al decreto con cui il ministro aveva prorogato d'ufficio (benché chiederlo sia facoltà del dirigente) l'utilizzo del Tribunale di Rossano: la proroga stava infatti determinando difficoltà nella celebrazione dei processi (lo stesso hanno fatto i presidenti di Genova, Torino, Asti, Imperia, Pavia, Bolzano). Il Tribunale di Castrovillari (13mila mq) ha una stanza per ogni giudice e c'è un'ampia aula bunker collegata al carcere. Per avere un'idea della sua efficienza, si pensi che dal 13 settembre 2013 Castrovillari ha definito 1.700 processi penali. «Seguire il decreto ministeriale avrebbe significato - dice Chiaravalloti - far saltare i processi e fare un favore alla mafia». Del resto, parola della competente Dda: l'accorpamento è opportuno proprio per un migliore contrasto alla mafia.
Tratto dal Sole 24 Ore.




(leggi l'articolo relativo alle dichiarazioni di Buemi)

(leggi l'articolo del sole 24 ore)
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