
Con la circolare del 23.10.2015 il ministero della Giustizia aggiorna gli adempimenti delle Cancellerie dei tribunali riguardanti il Processo Civile Telematico (così sostituendo le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014). Le principali novità rispetto alle versioni precedenti riguardano la messa a disposizione del presidente del tribunale, impegnato nella designazione del giudice, della cosiddetta «copia informale» dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica; il divieto di richiedere nuovamente il contributo unificato a seguito del passaggio della causa dal vecchio al nuovo registro successivamente individuato come pertinente; l'obbligo di accettare il deposito cartaceo per la domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti; e infine la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo.
In primis, però, via Arenula ricorda che alla luce delle recenti novità normative, sia in Tribunale che in Corte di appello, le modalità di deposito degli atti processuali di parte sono le seguenti: per l'atto introduttivo o primo atto difensivo il deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi), mentre per gli atti natura endoprocessuali, dal 30 giugno scorso, il deposito è esclusivamente telematico, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.
Copie informali - Il Ministero precisa che la messa a disposizione del giudice della copia informale non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto esse non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale. In considerazione dell'eccezionalità del momento, inoltre, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente. Infine, qualora il Presidente debba assegnare procedimenti introdotti con modalità telematiche, al fine di poter esaminare il contenuto dell'atto introduttivo, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa.
Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza - In questi casi la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.
Domanda di ingiunzione di pagamento europea – In questo caso la previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE)1896/2006. Le cancellerie, dunque, dovranno accettare il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.
Inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio - Siccome dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico, la circolare raccomanda di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, non solo il nominativo del giudice relatore, secondo la prassi diffusa, ma anche quello degli altri membri del collegio.
Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello - La progressiva entrata in vigore dell'obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali “ibridi”. Per cui, vi sarà un'alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all'esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti “telematici”. Pertanto, al fine di consentire al giudice d'appello di conoscere pienamente i fatti di causa, le cancellerie dei tribunali dovranno trasmette agli omologhi uffici delle corti d'appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d'ufficio, nonché una stampa su carta del registro “storico” del processo.