Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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PROCESSO TELEMATICO CIRCOLARE ESPLICATIVA

7/11/2015

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Con la circolare del 23.10.2015 il ministero della Giustizia aggiorna gli adempimenti delle Cancellerie dei tribunali riguardanti il Processo Civile Telematico (così sostituendo le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014). Le principali novità rispetto alle versioni precedenti riguardano la messa a disposizione del presidente del tribunale, impegnato nella designazione del giudice, della cosiddetta «copia informale» dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica; il divieto di richiedere nuovamente il contributo unificato a seguito del passaggio della causa dal vecchio al nuovo registro successivamente individuato come pertinente; l'obbligo di accettare il deposito cartaceo per la domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti; e infine la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo.

In primis, però, via Arenula ricorda che alla luce delle recenti novità normative, sia in Tribunale che in Corte di appello, le modalità di deposito degli atti processuali di parte sono le seguenti: per l'atto introduttivo o primo atto difensivo il deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi), mentre per gli atti natura endoprocessuali, dal 30 giugno scorso, il deposito è esclusivamente telematico, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.
Copie informali - Il Ministero precisa che la messa a disposizione del giudice della copia informale non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto esse non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale. In considerazione dell'eccezionalità del momento, inoltre, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente. Infine, qualora il Presidente debba assegnare procedimenti introdotti con modalità telematiche, al fine di poter esaminare il contenuto dell'atto introduttivo, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa.

Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza - In questi casi la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.
Domanda di ingiunzione di pagamento europea – In questo caso la previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE)1896/2006. Le cancellerie, dunque, dovranno accettare il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

Inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio - Siccome dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico, la circolare raccomanda di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, non solo il nominativo del giudice relatore, secondo la prassi diffusa, ma anche quello degli altri membri del collegio.

Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello - La progressiva entrata in vigore dell'obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali “ibridi”. Per cui, vi sarà un'alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all'esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti “telematici”. Pertanto, al fine di consentire al giudice d'appello di conoscere pienamente i fatti di causa, le cancellerie dei tribunali dovranno trasmette agli omologhi uffici delle corti d'appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d'ufficio, nonché una stampa su carta del registro “storico” del processo.



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PER GLI AVVOCATI VIETATO SCRIVERE TROPPO

13/6/2015

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Arriva per gli Avvocati l'austerity grafologica. Innanzi alla Giustizia Amministrativa saranno di 15 e 30 pagine i limiti massimi di scritturazione dei ricorsi.
Questo il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio d Stato pubblicato sulla G.U. n.128 del 5 giugno 2015 il cui testo integrale è scaricabile a fondo pagina.
Queste disposizioni si applicheranno alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. 
Ttrenta e' il numero massimo di pagine consentito per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l'opposizione di terzo proposti contro la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione, le memorie e ogni altro atto difensivo per cui non sia disposto diversamente. 
Mentre dieci pagine è il limite previsto per la domanda autonoma di misure cautelari, nonché per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria.
Fissate anche le misure del foglio A4, la grande zza del carattere in 12 PST, interlinea 1.5 e margini minimi di 2,5 per ogni lato del foglio.
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POS PER AVVOCATI E PROFESSIONISTI. ARRIVANO LE SANZIONI. PREVISTA LA SOSPENSIONE.

5/3/2015

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Pesanti sanzioni per la mancata dotazione del pos. Prevista pure la sospensione.
A coronamento dell'art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.) che dal 30 giugno 2014 introduceva l'obbligo del pos per professionisti ed esercenti, e' stato presentato al Senato, primo firmatario il Sen. Piero Aiello (NCD) il DDL n. 1747 che prevede le sanzioni in caso di mancata dotazione del pos per i pagamenti elettronici.
Ai sensi della legge citata all'art.1 si individuano nuovamente i soggetti destinatari della norma e quindi anche i professionisti tra cui gli avvocati.
All'art. 2 invece si prevede il meccanismo sanzionatorio.
Il professionista o il commerciante sprovvisto di POS e' tenuto al pagamento di una multa dell’importo di 500 euro.
Il mancato possesso del POS può essere accertato mediante controllo della Guardia di Finanza o segnalazione del cliente privato.
In seguito al pagamento della prima sanzione il professionista o l’esercente hanno 30 giorni di tempo per installare il POS non detenuto e 60 giorni di tempo per comunicare alla Guardia di Finanza la propria regolarizzazione, qualora ciò non avvenga l’adeguamento o la comunicazione di esso (o entrambi) è prevista una seconda sanzione da 1.000 euro e un ulteriore mese di tempo per regolarizzare la situazione.
Se l’installazione del POS non avviene neanche oltre questo termine, viene prevista anche la sospensione dell’attività commerciale o professionale, fino all’adeguamento alla normativa.


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Antitrust. Pesante condanna al Consiglio Nazionale Forense.

15/11/2014

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Internet e tariffe: l'Antitrust dà torto al Consiglio Nazionale Forense.
Le norme che regolano la professione dell'Avvocatura cominciano a scricchiolare sulle crepe della diffusa inadeguatezza ai tempi attuali.
Le difficolta' a rapportarsi con la pubblicita', con internet o con le nuove forme di comunicazione si manifestano tutte in una regolamentazione ottocentesca.
Proprio mentre il Processo Civile Telematico irrompe con tutta la sua modernita' il CNF si ispira ancora a concezioni Manzoniane dell'Avvocatura.
Ed ecco arrivare le censure dagli organi di vigilanza sulla libera concorrenza.
L'obbligatorietà della tariffa minima e il 'divieto' di pubblicizzare sconti sulle parcelle su siti Internet costituiscono una illecita limitazione della concorrenza.
Così il Garante ha inflitto al Cnf una multa da 912.536 euro per aver posto in essere atti lesivi del principio che tutela la libera concorrenza, limitando l'autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Alla multa è stata aggiunta una diffida perché non si ripetano situazioni simili in futuro. Si chiude così un'istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Consiglio forense è stato multato, in particolare, per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. 
L'altro comportamento sanzionato era di aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali.
La tesi sostenuta dall'Organo di governo dell'Avvocatura era che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.


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Pos per i professionisti. Il Governo insiste ma pensa di intervenire per ridurre i costi.

17/7/2014

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L'obbligo di Pos per esercenti e professionisti, scattato lo scorso 1 luglio per importi superiore ai 30 euro, approda come previsto sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico per un primo incontro a cui hanno preso parte anche Tesoro, Bankitalia, Abi e Consorzio Bancomat.
L'incontro per ora è stato stato interlocutorio e ne seguiranno altri ma prima dell'avvio del tavolo le rappresentanze delle varie categorie bocciano la misura definendola una «stangata» capace di mangiare oltre il 3% dei ricavi.
Il Governo non arretra sull'obbligo di Pos ma apre alla possibilità di intervenire sui costi legati all'attivazione dei pagamenti elettronici.
Oggi il primo incontro tra tecnici al tavolo dello Sviluppo economico è stato interlocutorio (ce ne sarà un altro il 22 luglio) ed è servito soprattutto per avere informazioni statistiche relative all'utilizzo dei Pos, in particolare a partire dal primo luglio, quando è scattato l'obbligo.
Il Governo dovrebbe puntare a spingere le banche a una riduzione delle commissioni a fronte di un prevedibile aumento delle stesse grazie all'obbligo della moneta elettronica: «Nelle prossime settimane - annuncia infatti il ministero - il tavolo proseguirà i suoi lavori incontrando le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti, in modo da condividere un percorso comune che possa da un lato colmare il forte ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, che l'Italia registra nell'uso della moneta elettronica."
L'obbligo del Pos, alle condizioni attuali, preoccupa.
Ma va ripensata nelle modalità di applicazione, costi in testa.
Da qui la richiesta di ricorrere a una spending review della moneta elettronica perché i costi, sia fissi (installazione, canone, componente fissa cosiddetta flat fee) che variabili (legati al volume complessivo degli incassi tramite Pos), derivanti dall'uso di strumenti per l'utilizzo della moneta elettronica «non possono ricadere esclusivamente sugli esercenti, come attualmente avviene». In sintesi si propone l'introduzione dei tetti massimi alle commissioni interbancarie e la detraibilità fiscale di tutti gli oneri legati all'installazione e alla gestione del Pos.
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POS per Avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce. Nessun obbligo.

3/6/2014

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Manca poco meno di un mese all'adozione anche per gli studi professionali e le piccole attività del terminale per il pagamento elettronico.
In ordine alla natura ed alla portata del provvedimento ed alla perimetrazione degli obblighi gravanti sugli avvocati interviene il Consiglio nazionale forense con una circolare molto esplificativa.

A questo proposito, la circolare 10-C 2014, firmata dal presidente del Cnf in persona, Guido Alpa, mette in guardia che, in realtà, nessun obbligo di dotazione del Pos negli uffici degli avvocati è in realtà stato sancito.

Questo, per varie ragioni. Innanzitutto, si tratta di una disposizione che vincola il professionista ad accettare il pagamento elettronico al di sopra dei 30 euro qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta. In aggiunta, nessuna sanzione sarebbe prevista per coloro che non esaudiscano la richiesta.

 

Ecco il testo completo della circolare

N. 10-C-2014PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATIvia e-mail e p. c.ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSELORO SEDIOGGETTO:pagamenti tramite POS; precisazioni in merito all’art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012

 

 

Illustre Presidente, Caro Collega,

 

ritengo utile fornire alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che – secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media – graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi a partire dal prossimo 30 giugno 2014.

 
La fonte conferente è l’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.). Tale disposizione prevede:

 
” A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.

 
Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.
In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

 
A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

 
Così precisati i termini della questione, va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).

 
Ti sarò grato se vorrai diffondere il contenuto della presente nota tra gli iscritti nelle forma che riterrai più opportune, onde evitare che maturino sul punto equivoci e/o fraintendimenti.

 
Un saluto cordiale

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa
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Il POS per i professionisti al via il 30 giugno. Il tar del Lazio da il via libera.

13/5/2014

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Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso dell’Ordine degli Architetti contro il Decreto che istituisce dal prossimo 30 giugno la obbligatorietà del POS per i liberi professionisti.  
Secondo i Giudici Amministrativi il Decreto non è viziato né di eccesso di potere né è in spregio alla legge.

E’ ampiamente legittimo l’obbligo di accettare pagamenti elettronici ma solo, è bene ricordarlo, per carte di debito.

Le carte di debito infatti sono solo i bancomat nel mentre, per ora, non vi è obbligo di accettare carte di credito.

Il decreto riguarda tutti i professionisti a prescindere dal reddito dichiarato l'anno precedente. D'altra parte la ratio della norma è volta al fine di favorire e promuovere l'uso della moneta elettronica a discapito del contante con l'obiettivo di aumentare la tracciabilità dei pagamenti.

Secondo i professionisti, che contestano il provvedimento, un bonifico bancario costa la metà del pagamento via POS e consente lo stesso risultato di tracciabilità. Il costo sostenuto dai professionisti, però, a giudizio del Tar "non è irreparabile", anche perché dal prossimo 29 luglio entreranno in vigore le misure varate del ministero dell'economia per ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS.


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In Gazzetta i nuovi compensi forensi.

3/4/2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 02.04.14 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 arzo 2014 n.55 che fissa i nuovi compnsi forensi.
Nel testo del decreto sono anche allegate le nuove tabelle cui bisogna fare riferimento per la determinazione del compenso.
Il decreto ha efficacia da oggi e si applica a tutte le pratiche di cui non sia stata ancora disposta la liqiuidazione.
Segue il file col testo del decreto e delle tabelle.

gu-77-del-2.4.14-parametri-compensi-avvocati.pdf
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Efficaci da oggi i nuovi compensi forensi. La tabella nel testo integrale.

12/3/2014

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Cliccare su file per scaricare la tabella , nel testo integrale, dei nuovi compensi forensi.

decreto_ministeriale_e_tabelle.pdf
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Il Ministro Orlando emana il decreto sui nuovi compensi forensi. Il testo integrale.

11/3/2014

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Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha oggi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di avvocato, dando tempestiva attuazione alla nuova legge forense del 31 dicembre 2012.
Le modifiche hanno riguardato essenzialmente l’armonizzazione al decreto ministeriale n. 140 del 2012, che riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti.
“L’emanazione del regolamento – ha detto il ministro – è il frutto di un costruttivo confronto con il Consiglio Nazionale Forense che, in particolare, ha visto recepire da parte del ministero la richiesta di una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie. Come ho annunciato nei positivi incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi è mia intenzione promuovere un Tavolo di lavoro che affronti in modo organico il tema dell’essenziale ruolo dell’avvocatura nel sistema giustizia. Al contempo – ha concluso il guardasigilli - ribadisco l’intenzione di promuovere un serrato confronto tra tutti i soggetti della giurisdizione per quanto attiene la riforma del processo civile”.

Il CNF esprime grande soddisfazione per la firma oggi, da parte del Ministro Guardasigilli Andrea Orlando, del nuovo decreto ministeriale che aggiorna i parametri forensi, cioè i valori di riferimento per la liquidazione da parte del giudice dei compensi dei legali o per la loro determinazione in caso di disaccordo tra avvocato e cliente.
La firma del Ministro della Giustizia, che ha dato seguito a quanto assicurato nell’incontro istituzionale con il CNF lo scorso 5 marzo, conclude un iter iniziato a maggio 2013 che il CNF ha promosso e seguito passo per passo in una interlocuzione istituzionale costante con il Ministero.

Le novità.
- importi più elevati con aumenti che, in determinate situazioni, arrivano anche al 50% rispetto ai precedenti;

- spese generali tendenzialmente fisse al 15%;

- confermata la riduzione del gratuito patrocinio penale di un terzo (ma resta in piedi solo la norma prevista dalla legge di stabilità ultima per evitare anche il dubbio, affacciato, di una duplicazione delle riduzioni).

Al contrario non sono state più approvate:
- l’individuazione, nell’ambito degli scaglioni, di un compenso minimo non inferiore a una determinata somma,
- la sollecitazione a non ridurre i compensi per le cause di minore valore.

Il testo del decreto.

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