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AL SENATO LE MODIFICHE AL PROCESSO PENALE

7/3/2017

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Riforma Processo Penale in arrivo.
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo ha autorizzato la richiesta del voto di fiducia per la riforma del processo penale. Il provvedimento, all'esame dell'Aula del Senato, era tornato in commissione Giustizia, su decisione della Conferenza dei Capigruppo in attesa che il governo formulasse un emendamento per armonizzare le spese da sostenere intercettazioni nelle varie Procure.
Dopo l'iter parlamentare la Commissione è giunta ad un testo unificato che viene proposto all'aula per l'esame definitivo.
In basso il link per scricare in pdf il testo integrale della riforma.
0La novità più importante che codesta riforma ha intenzione di apportare è quella in tema di prescrizione, oltre a quelle volte alla riduzione dei tempi d'esercizio dell'azione penale, alla stretta sui 'reati di strada', limitare la pubblicabilità delle intercettazioni e il riordino dell'ordinamento penitenziario. Tuttavia, sono molte le modifiche prospettate, sia nell’ambito del codice penale che in quello di procedura. Iniziamo ad analizzare cosa cambierà all’interno del codice di diritto sostanziale.
 
Modifiche al Codice Penale: cosa cambia?
 
Estinzione del reato per condotte riparatorie. Prima fra tutte è l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell'imputato con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Generalmente, infatti, ex art. 162-ter c.p., il giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento del danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La manifestazione di volontà di riparare il danno, però, deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Riconosciuta la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento da parte del giudice, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, il reato può estinguersi, a seguito del deposito della somma. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.
 
Reato di scambio politico-mafioso. Inoltre, viene innalzata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, nonché per alcuni reati contro il patrimonio, quali furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina: la reclusione passa ad essere ricompresa tra i 6 e i 12 anni (in luogo della pena attuale da 4 a 10 anni).
 
Procedibilità dell’azione penale. Sono, poi, modificati alcuni regimi di procedibilità, tra cui: quello dei reati contro la persona e contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, che passa da essere ufficiosa a subordinata a querela (eccetto che nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Quello del reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per cui sarà ora necessaria la querela di parte, se non nelle ipotesi aggravate.
 
Misure di sicurezza. Incisa anche la disciplina delle misure di sicurezza: in particolare con  riguardo ai presupposti della loro applicazione, alla definizione dell'infermità mentale, alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo.
Casellario giudiziario e Penitenziario. Il Governo è stato, infine, delegato a rivedere la disciplina del casellario giudiziario e a risistemare l'ordinamento penitenziario facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative: ciò eliminando automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto all'affettività. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.
Sotto il  link per scaricare in pdf il testo della riforma.

modifiche_al_processo_penale.pdf
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IL SENATO APPROVA L'OMICIDIO STRADALE

10/6/2015

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Il Vice Ministro ai Trasporti Sen.Riccardo Nencini è soddisfatto di poter annunciare che l'ìmpegno che aveva assunto pubblicamente con l'associazione vittime della strada è stato mantenuto.
Il Sen.Nencini aveva la delega alla riforma del Codice della Strada e in tale riforma aveva previsto la introduzione dell'omicidio stradale. 
Oggi il Senato approvato con larghissima maggioranza( un pugno di astenuti e due soli voti contrari) il reato di omicidio stradale.
"Per chi uccide - ha dichiarato Nencini - guidando sotto l'effetto di stupefacenti, in stato di ebbrezza alcolica, per eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita). Una legge giusta."

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Qui sotto il link per scaricare il testo integrale in pdf.
il_testo_della_legge..pdf
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TENUITA'  DEL FATTO. DAL 2 APRILE E' LEGGE.

24/3/2015

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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla tenuità del fatto, e pertanto dal 2 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il provvedimento introduce alcune condizioni per ottenere il proscioglimento dal processo penale nel caso in cui il Giudice ravveda la particolare tenuità del fatto delittuoso.
Viene introdotto l'art.131 bis del C.Penale che prevede tutta una nuova normativa in materia.
Oltre al fatto in se che deve essere valutato dal Giudice come "tenue" vi sono altri requisiti.
Non si deve procedere per reati che hanno una pena edittale nel massimo superiore a 5 anni.
Il reo non deve essere abituale a quel tipo di reato.
Il beneficio della "non procedibilità per tenuità del fatto" si puo' ottenere una sola volta nella vita.  
Di seguito il testo integrale del Decreto.
 
testo_integrale_decreto.pdf
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TENUITA DEL FATTO.LO SCHEMA DI DECRETO.

16/2/2015

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E' all'esame della commissione Giustizia del Senato lo schema di decreto che introdurrà il concetto di "tenuità del fatto".
Sull'argomento ci sono state diverse polemiche in quanto all'opinione pubblica diverse fonti mediatiche hanno fatto credere che si trattasse di una depenalizzzione anche per reati gravi.

Di seguito pubblichiamo il testo ufficiale in formato PDF del decreto all'esame.


tenuita_del_fatto_decreto.pdf
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Non e' una depenalizzazione.

26/12/2014

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Anche leggendo i commenti sui social network molti, gridando allo scandalo, etichettano l'emanando decreto legislativo sulla "tenuita' del fatto" come una sorta di depenalizzazione.
Il ministero ha chiarito con una nota la portata del provvedimento.
Una nota che i molti di cui sopra dovrebbero leggere per colmare la loro superficiale disinformazione.


Tenuità del fatto: precisazione del Ministero

Nella primavera del 2014 il Parlamento approva la legge delega 28 Aprile 2014, n. 67 che conferisce al governo la delega per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

Per dare esecuzione alla delega, viene quindi istituita presso il ministero della giustizia una commissione composta da giuristi, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, con il mandato di elaborare proposte in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

Il  Governo ha di conseguenza proposto un decreto legislativo, composto da 5 articoli, che accoglie le proposte emerse dai lavori di tale commissione.

L’articolo 1 comma 2 di questo decreto ha introdotto nel codice penale, con l’articolo 131 bis, un nuovo istituto: il giudizio di particolare tenuità del fatto, che si basa su due indici-criterio da cui non è possibile prescindere:

1) la particolare tenuità dell’offesa

2) la non abitualità del comportamento dell’agente.

Il primo indice, la particolare tenuità dal fatto, si articola a sua volta,  in due ulteriori indici: le modalità della condotta di chi ha commesso il reato e l’esiguità del danno o del pericolo che l’azione ha comportato.

Il nuovo istituto, per come è stato concepito, non sarà dunque applicabile al soggetto che ha precedenti penali e le cui condotte criminose sono quindi reiterate.

A tal fine, l’articolo 4 del decreto rende possibile l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto. Pertanto, anche in caso di archiviazione, del reato di “tenue entità” resterà traccia nel casellario giudiziale al fine di evitare che chi ha commesso uno di questi reati, in caso di nuovo procedimento, possa essere considerato un soggetto non abituale.

I due requisiti, tenuità dell’offesa e non-abitualità devono essere presenti entrambi per procedere all’utilizzo del nuovo istituto. Questa combinazione esclude di fatto condotte reiterate e qualsiasi offesa rilevante.

L’ambito di applicazione del nuovo istituto è delimitato a tutti i reati puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e ai reati rientranti in una cornice edittale non superiore ai 5 anni. Non bisogna tuttavia dimenticare che il criterio della “cornice edittale non superiore ai 5 anni” non è sufficiente, da sola, al nuovo istituto in quanto la particolare tenuità dell’offesa arrecata e la non abitualità del comportamento di chi commette il reato sono indici imprescindibili per l’attuazione della norma.

Ne consegue, evidentemente, che il nuovo istituto non può essere applicato a molti dei reati rientranti nella cornice edittale massima di 5 anni. Per esempio: maltrattamenti in famiglia (art. 572 comma 1 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.),  abuso di mezzi di correzione (art. 571 comma 1 c.p.) atti persecutori (Stalking) (art. 612 bis c.p.).

Allo stesso modo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non sarà applicabile alle ipotesi di furto aggravato punito ex art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo). Stessa considerazione vale per i reati contro gli animali e per molti altri reati che prevedano la stessa cornice edittale.

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I difensori d'ufficio. Il Governo cambia molte cose.

31/10/2014

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Consiglio dei Ministri n. 36 del 30 ottobre 2014

DIFESA D’UFFICIO
Riordino della disciplina della difesa d’ufficio (decreto legislativo – esame preliminare)

Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio. 
Il provvedimento, che attua la delega al Governo prevista dalla legge 247/2012, prevede che l'elenco dei difensori d'ufficio, attualmente tenuto presso ciascun Consiglio dell'ordine, venga unificato su base nazionale e che sia affidata al Consiglio Nazionale Forense la competenza sulle modalità di iscrizione e sul suo periodico aggiornamento.
Al fine di assicurare la qualificazione professionale del difensore d'ufficio sono stati previsti criteri più stringenti per l'iscrizione: 5 anni di pregressa esperienza in materia penale e, in alternativa, il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale. Quanto ai professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’ordine, essi saranno iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.
Le nuove norme prevedono inoltre che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine, che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale. I criteri per la designazione del difensore non saranno più dettati dagli stessi Consigli dell’ordine, ma dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

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Toccare il sedere e' sempre reato pure se lo fa una ragazza ad un Carabiniere.

27/6/2014

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L'episodio avviene durante il concerto del primo maggio 2012.
Come di consueto sul palco allestito da Cgil, Cisl e Uil per la celebrazione della storica festa dei lavoratori si alternano gruppi e cantanti solisti.
Come sempre la storica Piazza S.Giovanni è stracolma di migliaia di giovani provenienti da ogni dove d'Italia.
Come di consueto, gli animi dei partecipanti iniziano a scaldarsi già molto prima dell'apertura ufficiale del concerto dalle prime ore del pomeriggio per andare avanti fino a tarda sera.
Una ragazza, forse resa euforica anche da qualche bevuta di troppo in vena di fare qualche bravata  ha distolto l'attenzione per la musica e si è dedicata al sedere di un carabiniere in forza al servizio d'ordine pubblico.
Una toccatina fugace al sedere di un Ufficiale dell'Arma.
Alle 20.00, quando la ragazza si ritrova vicino all'ufficiale scelto come bersaglio, resa allegra dall'alcool la studentessa allunga una mano e palpa le natiche del graduato.
Poi con un gioioso gridolino esterna la sua impresa agli amici presenti.
Un gesto dettato non da un'irresistibile attrazione sessuale ma dal desiderio di rendersi interprete di una eclatante bravata che lascia però interdetto il destinatario della attenzione specie se uomo in divisa circondato dai suoi sottoposti.
Il graduato chiede spiegazioni e per tutta risposta, si sente dire «E allora? Ho toccato il culo a una guardia di merda».
A questo punto il militare non può lasciar correre e, costretto dalle circostanze, non può far altro che identificare e querelare la palpeggiatrice.

Una vicenda nata forse per un eccessivo gioco che ha finito per mettere in seri guai una ventenne abruzzese.
La ragazza, arrivata a processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma è stata infatti condannata a venti giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.
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Diffamazione e ingiuria. Cosa cambia. Le modifiche approvate alla Camera approdano al Senato.

20/6/2014

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Col n.1119 approda alla Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge di modifica dei reati di ingiuria e diffamaziome, con particolare riguardo alla ipotesi se commessi col mezzo della stampa.
Innanzitutto viene sciolto un nodo che creava lacune alle quali spesso doveva sopperire il Giudice di Legittimita in sede interpretativa.
Il riconoscimento, ai fini della qualificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, di testata giornalistica viene esteso in maniera chiara sia alle emittenti radiotelevisive che ai giornali  on line operanti sul web. (Art.1)

All' art. 2  le variazioni significative.
Scompare la pena detentiva dalle previsioni base nel Codice Penale dei due  reati.
Viene ridisegnata e perimetrata la responsabilita' oggettiva dei direttori delle testate giornalistiche.
Viene rimodulato in forma piu stringente l'obbligo delle rettifiche.
Viene codificato il regime del risarcimento del danno.

segue il testo del disegno di legge

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]",»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on lineregistrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

f) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;

g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). -- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 427del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».


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