Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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GIUDICI DI PACE. LA RIFORMA.

9/5/2017

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Al via la riforma dei Giudici Onorari. Il Governo ha approvato in via preliminare il Decreto Legislativo  che è, ora, all'esame delle Commissioni Giustizia dei due rami del parlamento.
Con il provvedimento si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.
Profonde modifiche anche alla competenze civili e penali.
La competenza per valore sulle cause che hanno per oggetto beni mobili viene estesa fino a 30mila euro, dai precedenti 5mila, che diventano 50mila per gli incidenti stradali al posto dei precedenti 20mila. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro. Estesa la competenza a tutte le controversie in materia condominiale che sono anche oggetto di mediazione, previsione fortemente contestata da Confedilizia.
Ma l’aumento delle competenze investe anche il penale, dove viene assegnata ai giudici di pace la giurisdizione sulle minacce aggravate, sulle contravvenzioni per il rifiuto di indicazione al pubblico ufficiale di informazioni sulla propria identità personale e quelle relative all’abbandono e uccisione di animali. Infine, al giudice di pace è attribuita competenza sulle contravvenzioni per la sicurezza alimentare.

Di seguito il link per scaricare il testo integrale del decreto.


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Responsabilità civile dei Giudici. approvata la legge buemi nencini.il testo integrale. 

25/2/2015

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La Camera approva in via definitiva la legge Buemi-Nencini-Longo sulla responsabilita civile dei magistrati.
Non poteva che essere a firma esclusiva socialista la legge che riforma un'altra legge socialista e cioe' la L.Vassalli del 1988, mantenendo però l’impostazione di responsabilità indiretta: il cittadino cita lo Stato che dovrà rivalersi nei confronti del giudice.
Ma rispetto alla Vassalli, viene ampliata la possibilità per il cittadino di fare ricorso; si innalza la soglia economica di rivalsa del danno, che può arrivare fino alla metà stipendio del magistrato; viene eliminato il filtro di ammissibilità dei ricorsi; la responsabilità scatta anche in caso di negligenza grave e travisamento del fatto e delle prove.  

 
Questi i punti principali del provvedimento:  

 
Responsabilità indiretta  
Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della “malagiustizia” potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato. 

 
Obbligo di rivalsa  
L’azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all’entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se vi è dolo, l’azione risarcitoria è però totale. 

 
Soppressione del “filtro”  
Niente più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. L’attività di “filtro” (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale distrettuale è cancellata. 

 
Confini della colpa grave  
Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. 

 
Travisamento fatto o prove  
I lavori parlamentari, richiamandosi a un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo. 

 
Clausola salvaguardia  
Viene ridelineata la portata della `clausola di salvaguardia´: pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.

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Responsabilita civile Giudici. Scontro nella maggioranza sulla Legge Buemi.

22/10/2014

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Il Patto del Nazareno rischia di perdere un altro tassello importante: il governo si spacca sulla responsabilità civile dei magistrati. Dopo i lunghi lavori per il Ddl della commissione Giustizia del Senato, il giovane guardasigilli, Andrea Orlando, ha annunciato emendamenti che modificano il testo presentato, riportandolo indietro, quasi alla legge Vassalli.
Il Governo ha presentato ieri tre emendamenti che stravolgono il testo: come la sostituzione del comma 2 dell’art. 2 della Vassalli, l’esecutivo propone che, fermo restando i casi di colpa grave per violazione manifesta della legge e del diritto Ue o per travisamento della prova e “salvi i casi di dolo”, non si può dare luogo a responsabilità (che resta sempre indiretta). Una decisione che stravolge l’impostazione data dal relatore del Ddl, Enrico Buemi, che prevede la responsabilità delle toghe anche se si discostano dalle sentenze delle Sezioni unite della Cassazione, senza adeguata motivazione.

“Il vero problema è che i magistrati pensano di essere degli intoccabili. Vogliono starsene belli e tranquilli senza dover rispondere in alcun modo del proprio operato. Hanno già un organo di autogoverno che li protegge e ora pensano di poter restare l’unica area protetta dello Stato?”. Il senatore del Psi Enrico Buemi, relatore del ddl sulla responsabilità civile dei magistrati, ribadisce la sua contrarietà agli emendamenti presentati ieri dal governo che, di fatto, “stravolgono il testo” messo a punto dalla commissione Giustizia del Senato, consentendo alle toghe di “non dover mai rispondere dei propri errori”.

“I magistrati si ritengono ‘appena sotto Dio’ e questo – osserva Buemi – in una società che è profondamente cambiata come la nostra, non può più essere consentito. Qualsiasi iniziativa si prenda nei loro confronti tirano fuori il discorso che si vuole minacciare la loro autonomia. E questo mentre continuano a compiere misfatti in tutta Italia. Non è più possibile”.

“Nel testo adottato dalla commissione – insiste Buemi – gli si chiedeva almeno di motivare quando si discostano dagli orientamenti espressi nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, ma loro non vogliono neanche questo. E a mio avviso è sbagliato. Per questo ieri avevo minacciato di dimettermi da relatore, perché io non sono in linea con questa impostazione”. Buemi resta però titubante sulle sue dimissioni, sostiene infatti che “ora, a prescindere dal mio continuare a fare o meno il relatore, che è irrilevante, spero che si arrivi ad un’intesa sul punto perché tutti ormai nella società sono chiamati a rispondere dei propri errori. A cominciare dal medico che, pur sapendo di dover pagare per i propri sbagli, non smette certo di operare o curare le persone per questo”.
“A questo punto – conclude Buemi – vorrei solo chiedere a Renzi come possa conciliare la posizione espressa ieri dal ministro Orlando in commissione, con la sua celebre affermazione ‘Chi sbaglia deve pagare’. Invito pertanto a fare meno propaganda e a pensare di più al contenuto dei provvedimenti”.

Una scelta che, oltre ad alimentare perplessità nella maggioranza, scatena l’ira di Forza Italia. I senatori azzurri hanno promesso battaglia, ma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, avverte: “Resteremo fermi sulla nostra linea”. Salvo poi tentare una mediazione, visto che lo scontro rischia di allargare le distanze tra Pd e Fi, senza dimenticare che c’è una procedura d’infrazione Ue in itinere e il rischio di sanzioni. “Lavoreremo in modo serrato ma aperto, tenendo conto delle proposte emerse, ma affermeremo la linea del nostro testo di legge, all’interno del quale c’è un equilibrio che migliora l’attuale normativa”, ha detto.

Il segretario del Psi e vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, ha invitato il ministro della Giustizia a fare chiarezza: “La riforma presentata dal ministro Orlando è una buona riforma della giustizia. Ma ci sono princìpi sui quali serve la massima chiarezza. Nel nome di una giustizia giusta e a tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Sono certo che nella riunione convocata dal Ministro per la prossima settimana la maggioranza saprà trovare una soluzione condivisa. Che sosterremo convinti”. Intanto la battaglia si proroga, oltre che dalle aule del Parlamento, alle toghe che hanno criticato molte parti del testo: no alla responsabilità diretta, filtro se non di ammissibilità a valle, caso per caso, per decidere una rivalsa sul magistrato che non sia integrale.

Resta confermato, come annunciato dal vice presidente del Csm Giovanni Legnini, per il 29 ottobre il plenumstraordinario del Csm per discutere il parere sulla riforma della responsabilità civile dei giudici. Al documento sta lavorando la Sesta Commissione che conta di chiudere entro domani e che si esprimerà oltre che sul ddl governativo anche sul testo Buemi

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RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI. IL Disegno di Legge Buemi scavalca il progetto del governo 

1/10/2014

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Il Disegno di Legge dei Senatori Socialisti Buemi - Nencini sulla responsabilità civile dei Magistrati scavalca quello del Governo.
Ecco il testo completo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)

1. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 -- Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. -- 1. La Corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

2. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia:

a) assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge;

b) assicura l'unità del diritto oggettivo nazionale;

c) assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;

d) regola i conflitti di competenza e di attribuzioni;

e) adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 mediante le attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine ai giudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria. In tal caso:

a) la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

b) si applica il comma 2 dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige altresì parere scritto in ordine a qualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea avanzata, ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, negli atti introduttivi di una causa pendente in Corte di cassazione. Le previsioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 si applicano ai magistrati autori degli atti e dei provvedimenti giudiziari che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della legge13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la manifesta violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché se abbia correttamente applicato il diritto dell'Unione europea.».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 6 della legge13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine all'accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 7 della legge13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al comma 1, le parole: «stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.

2. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».





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Nel mentre la versione del Governo a firma del Ministro Orlando recitava in quest'altro modo:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sui presupposti della responsabilità)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere da un magistrato, anche onorario, con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Art. 2.

(Soppressione della preliminare valutazione di ammissibilità della domanda)

1. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

Art. 3.

(Azione di rivalsa e azione disciplinare)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. -- (Azione di rivalsa) -- 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «pari al terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;

b) al terzo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo».

3. L'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. -- (Azione disciplinare) -- 1. Il tribunale adito per il giudizio di rivalsa ordina in ogni caso la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti su istanza di parte o d'ufficio nel giudizio di rivalsa».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in 135.000 euro per l'anno 2014 e in 540.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato successivamente alla sua entrata in vigore.

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