
il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile da parte del futuro venditore costituisce inadempimento contrattuale che giustifica il recesso dell’acquirente dal contratto preliminare.
“Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’articolo 1460 cod. civ.”
Ne consegue pertanto che la parte acquirente non è obbligata a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo e recedendo dal compromesso potrà ottenere la restituzione del doppio della caparra versata.