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Diritto all'oblio. Novità dalla Corte di Giustizia Europea. 

14/5/2014

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La Corte di Giustizia Europea ha letteralmente riscritto le regole sul “diritto all’oblio” con la sentenza C. Giust. UE, causa C-131/12, pubblicata il 13.05.2014, dalla Grande sezione.

 Infatti, è stato stravolto un principio ossia la non responsabilità dell’intermediario (ISP) per i contenuti da questo indicizzati.

In pratica, fino a ieri sera, chiunque avesse trovato pubblicati, su un qualsiasi sito internet, i propri dati sapeva che aveva per esercitare il diritto all’oblio solo la strada di presentare una richiesta di cancellazione al titolare del sito che, materialmente, aveva curato la specifica pubblicazione. 

La Corte di Giustizia, ha invece, detto che il motore di ricerca è titolare di tutti i dati personali indicizzati sulle proprie pagine.

Pertanto, ogni cittadino europeo che voglia chiedere la cancellazione delle proprie informazioni dal web deve fare un’unica domanda al motore di ricerca stesso (per es.: Google). E ciò vale anche se la notizia è corretta ed è stata legittimamente pubblicata.

Il motore di ricerca è obbligato, in presenza di un legittimo esercizio del diritto alla privacy e all’oblio da parte dell’utente del web, a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata sulle proprie pagine, i link verso pagine web pubblicate da siti terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. E l’obbligo scatta anche se il nome o tali informazioni non vengano cancellati dalle pagine web interessate, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita.

Se il motore di ricerca, una volta ricevuta la diffida, non avrà ottemperato alla richiesta, l’interessato potrà procedere, contro di questi, presso il tribunale della propria residenza oppure potrà rivolgersi al Garante della Privacy.


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