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Diritto d'autore. La durata portata a 70 anni.

20/2/2014

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Il Consiglio dei Ministri ha recepito la Direttiva 2011/77/UE sul diritto d’autore.

La durata di protezione di tale diritto e di alcuni diritti connessi estende ora da 50 a 70 anni la durata dei diritti degli artisti (interpreti o esecutori) sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma.

Il provvedimento interessa pertanto cantanti, case discografiche, Siae ( Società italiana autori editori), fonografi.  

Considerato che, da un lato, sempre più artisti iniziano la loro carriera in giovane età e, dall’altro, che l’aspettativa di vita è andata aumentando nel tempo, è apparso insufficiente a proteggere le relative creazioni il termine di 50 anni fissato dalla direttiva del 2006, evidenziandosi piuttosto la necessità di tutelare gli artisti per l’intero arco della loro carriera.

 L’estensione del copyright a 70 anni consentirà di tutelare tanto gli artisti emergenti quanto quelli presenti da tempo sulla scena musicale, che spesso non percepiscono alcun compenso sebbene le loro opere siano ancora popolari.


La direttiva, inoltre, armonizza le modalità di calcolo della durata di protezione del diritto d’autore nel caso di canzoni o altre composizioni musicali con più di un autore della musica e/o dei testi. Finora, infatti, non tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno applicato il medesimo criterio, prevedendo alcuni differenti durate dei diritti per gli autori della musica rispetto agli autori dei testi. Allo scopo di eliminare tali disparità, che pongono ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi all’interno del territorio europeo rendendo problematica la ripartizione transfrontaliera delle royalties, la durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in gran prevalenza scritte a più mani, è stata fissata a 70 anni decorrenti dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra gli autori della musica o dei testi, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.


Ancora, la direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione supplementari, come quella che mira a sostenere artisti, interpreti o esecutori i quali abbiano trasferito i diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi, prevedendo, attraverso l’inserimento nei rispettivi contratti della clausola «use it or lose it» (obbligo di utilizzare il diritto pena la perdita definitiva dello stesso), che essi possano riappropriarsi dei loro diritti e commercializzare essi stessi le loro registrazioni se le case discografiche non vi provvedano.


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