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Equitalia. Quando e' valida la notifica a mezzo posta.

3/2/2014

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Continua la partita a ping pong tra giudici di merito e Cassazione sulle modalità con cui vanno notificate le cartelle esattoriali.

I magistrati si sono sostanzialmente divisi in due: quelli a favore del contribuente (secondo cui la notifica degli atti di Equitalia andrebbe fatta con soggetti abilitati dalla legge, come gli ufficiali giudiziari, i messi comunali o gli agenti della Polizia municipale) e quelli – tra cui la Cassazione – più favorevoli al fisco (secondo cui la notifica può essere curata dallo stesso Agente della riscossione attraverso consegna del plico al servizio postale ordinario).

Se tra i Giudici di merito si era tornati a ribadire la tesi più garantista per il cittadino, invece, la Cassazione non ha mancato di smentire tale impostazione.

 La sentenza della Suprema Corte [sent. n. 2035 del 30.01.2014], infatti, stabilisce che le notifiche delle cartelle esattoriali possono avvenire con il servizio postale pubblico, ma mai con quello privato, come con un vettore o un pony express.

Dunque, secondo la Cassazione, è nulla solo la consegna dell’atto fatta privatamente, mentre, al contrario, la classica busta bianca di Poste Italiane è perfettamente valida.

 La sentenza ricorda infatti che, nel caso di notifiche fatte col servizio postale, attraverso spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo costituisce atto pubblico e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla notifica (a mezzo posta) eseguita dall’ufficiale giudiziario.

In buona sostanza, secondo la Corte non v’è alcuna differenza tra un postino e un ufficiale giudiziario.

Non può dirsi la stessa cosa, invece, per le notifiche effettuate mediante un servizio di posta privato (per esempio, il corriere o il pony express). Gli agenti postali di tale servizio non hanno la qualità di pubblici ufficiali. Pertanto, gli atti da essi redatti non godono di quella fede privilegiata (si dice anche “presunzione di veridicità fino a querela di falso”) tipica invece delle attestazioni di pubblici ufficiali.

 Di conseguenza, le attestazioni del postino privato non hanno alcun valore per quanto riguarda la data di consegna dei plichi e non fanno decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.




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