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Fecondazione assistita. La Corte Costituzionale demolisce il divieto sulla fecondazione in forma eterologa.

11/6/2014

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Fecondazione assistita, la Corte costituzionale boccia il divieto dell'eterologa in Italia
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. La Consulta, in particolare, ha bocciato gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della legge 40.
Queste norme prevedevano il divieto assoluto di fecondazione attraverso donatori esterni e sanzioni per i medici che la avessero praticata.
La Consulta sulla legge 40 annulla innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa, previsto dall'art. 4 comma 3 della legge, che riportava: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo».
Incostituzionale, infine, anche la sanzione prevista dal successivo art. 12 comma 1 sulle: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300mila a 600mila euro».
Assolutamente rilevanti sono poi le motivazioni recentemente depositate della sentenza 4 aprile 2014.
Il divieto assoluto di praticare la fecondazione eterologa rappresentava «una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge 40 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato».
La scelta delle coppie assolutamente sterili «di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli - si legge nella sentenza - costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi».
«Le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare interessi di pari rango», rileva la Consulta e dunque, «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali».
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