Interventi in materia di giustizia
Tra le disposizioni di maggior impatto vi è la soppressione (articolo 18), con decorrenza 1° ottobre 2014, di tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Nel corso dell’esame in sede referente tale previsione è stata stemperata, prevedendo che il Governo debba, entro la fine di quest’anno, predisporre un piano di riorganizzazione della giustizia amministrativa e che comunque, a decorrere dal 1° luglio 2015, siano soppresse le sole sezioni staccate di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d’appello).
Numerosi articoli del decreto-legge sono volti a dare completa attuazione alprocesso telematico che, almeno nel settore civile, è divenuto pienamente operativo a partire dal 30 giugno 2014. In particolare, il decreto:
quanto al processo amministrativo, stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico e dispone che dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale (articolo 38); prevede che si applichino anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pubbliche amministrazioni (articolo 42); queste ultime hanno tempo fino al 30 novembre comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica (articolo 47);quanto al processo contabile, consente l’utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti (articolo 43);quanto al processo tributario, consente l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato (articolo 49);quanto al processo civile, precisa che l’obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d’appello (articolo 44). Ulteriori disposizioni, relative alla comunicazione della sentenza e alle comunicazioni telematiche sono dettate dal decreto-legge a seguito dell’esame in sede referente (cfr. articolo 45-bis) e in particolare, nel processo esecutivo, il decreto-legge interviene in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore (articolo 48) prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche con alcune eccezioni.
Anche la disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati contenuta nella legge n. 53 del 1994 viene modificata, per incentivare il ricorso alle procedure telematiche (articolo 46) anche da parte dei professionisti. Parallelamente, vengono rivisti gli orari di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali, per consentire una verifica sugli atti che giungono agli uffici per via telematica (articolo 51).
Alcune disposizioni riguardano lo status dei magistrati. In particolare:
è disciplinata la procedura per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell’iter (articolo 2);è resa maggiormente stringente la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, si prevede l’obbligatorio collocamento in “fuori ruolo” quando questi soggetti intendano assumere qualsiasi ufficio di diretta collaborazione (articolo 8);è disposta la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato (articolo 8).
Attengono invece al recupero di efficienza del processo le disposizioni che, nelprocesso amministrativo, sono volte a contrastare l’abuso del processo (articolo 41) e nel processo civile introducono l’ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d’appello (articolo 50). In merito è significativamente intervenuta la Commissione referente che ha previsto a favore dei laureati ammessi a svolgere tirocini formativi presso gli uffici giudiziari una borsa di studio fino ad un massimo di 400 euro mensili (articolo 50-bis).
Da ultimo si segnala che la copertura finanziaria per le minori entrate per l’Erario, conseguenti all’attuazione delle disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico, sono individuate attraverso l'aumento generalizzato di circa il 15% di tutti gli importi del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nel processo civile (articolo 53).