
Se il Parlamento non si muoverà a breve, l'effetto della sentenza non sarà la reviviscenza del Matterellum come molti speravano bensì un sistema simile a quello in vigore nella Prima repubblica, fino alle elezioni del 1992: un proporzionale con la possibilità di esprimere una preferenza.
La legge elettorale che rimane in vigore consiste in «un sistema proporzionale depurato del premio di maggioranza» evidenzia la Corte Costituzionale per la quale «non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa». Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, «eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale», scrive la Corte, «possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione» e «mediante interventi normativi secondari». Ossia semplici regolamenti.
In particolare, il premio di maggioranza previsto dal Porcellum, spiegano oggi i giudici della Consulta nelle motivazioni della sentenza, «è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione» e può produrre «una distorsione», perchè non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista». Non solo. La norma «non è proporzionata» rispetto all'obiettivo perseguito, quale è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali.
L'incostituzinalità del Porcellum non significa per la Corte decadenza del Parlamento.
«È evidente che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale» scrivono i giudici della Consulta. Le ultime elezioni svolte con il Porcellum costituiscono infatti «con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali».