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Multe via pec: in Gazzetta il decreto

19/1/2018

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministero dell'interno, la notifica delle multe in maniera telematica tramite posta elettronica certificata è ora realtà.
Con la trasmissione via p.e.c., in altre parole, il verbale di contestazione è a tutti gli effetti un atto notificato e conoscibile dall'automobilista, che non potrà eccepire di non aver controllato la propria casella e, quindi, di non averla ricevuta.
Tempi per la notificaI tempi per la notifica restano gli stessi già previsti dal codice della strada.
A tal fine la spedizione, per gli organi di polizia, coincide con il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e la notifica con il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Quest'ultima fa piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
Destinatari della notifica via pec sono soggetti nei confronti dei quali è possibile la notifica per mezzo della posta elettronica certificata sono:
1) colui che ha commesso la violazione e che, al momento dell'accertamento dell'illecito, ha fornito agli agenti che lo hanno fermato un valido indirizzo p.e.c. o che ha un domicilio digitale ai sensi del c.a.d.
2) il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione o un altro soggetto obbligato in solido con chi la ha commessa che ha un domicilio digitale ai sensi del c.a.d. o che, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ha comunque fornito all'organo di polizia procedente un indirizzo di posta elettronica certificRicerca nei pubblici elenchi.
Se l'autore della violazione non comunica l'indirizzo p.e.c. al momento della contestazione o se quest'ultima non è effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione deve ricercare l'indirizzo p.e.c. del proprietario del veicolo o di altro obbligato solidale nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali può accedere.Contenuto della pecLa p.e.c. deve indicare nell'oggetto che si tratta "di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada".
Ad essa vanno poi allegati degli specifici documenti:
1) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto; l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione o di chi ha curato la redazione dell'atto notificato, se diverso; l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio presso il quale si può esercitare il diritto di accesso; l'indirizzo p.e.c. a cui vengono notificati gli atti e l'elenco da cui è stato estratto o le modalità con cui è stato comunicato dal destinatario;
2) una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione eventualmente formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale o un duplicato o una copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale;
3) tutte le altre comunicazioni o informazioni utili al destinatario per l'esercizio del proprio diritto di difesa o di ogni altro diritto o interesse tutelato.
In ogni caso tutti gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati vanno sottoscritti con firma digitale e devono essere trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Notifica pec impossibileSe la notifica via p.e.c. non è possibile, occorre distinguere il caso in cui l'impossibilità sia imputabile al destinatario da quello in cui essa sia connessa a qualsiasi altra causa.
Nel primo caso, il notificante deve estrarre copia del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analogico e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti. La notifica è quindi effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice della strada e dei suoi oneri si fa carico il destinatario.
Nel secondo caso, la procedura di notificazione si svolge nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, anche in questo caso con oneri a carico del destinatario.
(by Studio Cataldi).
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