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Non e' una depenalizzazione.

26/12/2014

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Anche leggendo i commenti sui social network molti, gridando allo scandalo, etichettano l'emanando decreto legislativo sulla "tenuita' del fatto" come una sorta di depenalizzazione.
Il ministero ha chiarito con una nota la portata del provvedimento.
Una nota che i molti di cui sopra dovrebbero leggere per colmare la loro superficiale disinformazione.


Tenuità del fatto: precisazione del Ministero

Nella primavera del 2014 il Parlamento approva la legge delega 28 Aprile 2014, n. 67 che conferisce al governo la delega per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

Per dare esecuzione alla delega, viene quindi istituita presso il ministero della giustizia una commissione composta da giuristi, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, con il mandato di elaborare proposte in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

Il  Governo ha di conseguenza proposto un decreto legislativo, composto da 5 articoli, che accoglie le proposte emerse dai lavori di tale commissione.

L’articolo 1 comma 2 di questo decreto ha introdotto nel codice penale, con l’articolo 131 bis, un nuovo istituto: il giudizio di particolare tenuità del fatto, che si basa su due indici-criterio da cui non è possibile prescindere:

1) la particolare tenuità dell’offesa

2) la non abitualità del comportamento dell’agente.

Il primo indice, la particolare tenuità dal fatto, si articola a sua volta,  in due ulteriori indici: le modalità della condotta di chi ha commesso il reato e l’esiguità del danno o del pericolo che l’azione ha comportato.

Il nuovo istituto, per come è stato concepito, non sarà dunque applicabile al soggetto che ha precedenti penali e le cui condotte criminose sono quindi reiterate.

A tal fine, l’articolo 4 del decreto rende possibile l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto. Pertanto, anche in caso di archiviazione, del reato di “tenue entità” resterà traccia nel casellario giudiziale al fine di evitare che chi ha commesso uno di questi reati, in caso di nuovo procedimento, possa essere considerato un soggetto non abituale.

I due requisiti, tenuità dell’offesa e non-abitualità devono essere presenti entrambi per procedere all’utilizzo del nuovo istituto. Questa combinazione esclude di fatto condotte reiterate e qualsiasi offesa rilevante.

L’ambito di applicazione del nuovo istituto è delimitato a tutti i reati puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e ai reati rientranti in una cornice edittale non superiore ai 5 anni. Non bisogna tuttavia dimenticare che il criterio della “cornice edittale non superiore ai 5 anni” non è sufficiente, da sola, al nuovo istituto in quanto la particolare tenuità dell’offesa arrecata e la non abitualità del comportamento di chi commette il reato sono indici imprescindibili per l’attuazione della norma.

Ne consegue, evidentemente, che il nuovo istituto non può essere applicato a molti dei reati rientranti nella cornice edittale massima di 5 anni. Per esempio: maltrattamenti in famiglia (art. 572 comma 1 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.),  abuso di mezzi di correzione (art. 571 comma 1 c.p.) atti persecutori (Stalking) (art. 612 bis c.p.).

Allo stesso modo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non sarà applicabile alle ipotesi di furto aggravato punito ex art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo). Stessa considerazione vale per i reati contro gli animali e per molti altri reati che prevedano la stessa cornice edittale.

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