a) Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
Si tratta di una procedura gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di un accordo prima che la lite venga portata davanti al giudice;
l’accordo costituisce un titolo esecutivo in forza del quale è possibile aggredire i beni del debitore che rifiuti di pagare.
Tale modello di procedura consentirà di ridurre il flusso delle cause in entrata dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno.
b) Separazioni e divorzi consensuali innanzi all’Ufficiale dello stato civile
Si prevede che:
i coniugi che siano d’accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, possano separarsi o divorziare davanti all’ufficiale dello stato civile (allo stesso modo di quanto avviene per la costituzione del vincolo di matrimonio), a condizione che non abbiano figli minori nè figli maggiorenni portatori di handicap grave, né figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Questa misura consentirà di ridurre il flusso dei procedimenti in entrata dei tribunali di circa 80.000 procedimenti per anno.
c) Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo
verrà introdotta la regola generale per cui “chi perde paga”. Vanno, infatti, limitati in modo più efficace i casi di compensazione.
Questa misura contribuirà a ridurre le liti con finalità meramente strumentali e dilatorie.
d) L’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo
l’avvocato potrà raccogliere fuori dal processo le dichiarazione delle persone informate dei fatti della causa e depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioniil giudice potrà, ove siano necessari chiarimenti e precisazioni essenziali alla decisione, disporre la convocazione delle persone sentite dall’avvocato.
Anche questa misura consentirà di ridurre i tempi medi di durata del processo.
e) Il giudice può sentire i testimoni a distanza per mezzo di videoconferenza
Questa misura consentirà ai testimoni di non recarsi fisicamente negli uffici giudiziari e ridurrà i tempi del processo, permettendo che i testimoni possano essere esaminati anche in giorni lavorativi o quando sono impediti.
f) Si introducono forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione (le cause semplici richiedono un processo semplice), consentendo al giudice di adattare le regole del processo alla semplicità della lite.
Questa misura consentirà di ridurre i tempi del processo civile di circa 6-9 mesi.
g) Chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più
Il debitore che costringe il creditore a rivolgersi al giudice per il recupero di quanto dovuto non può lucrare sulla lentezza delle procedure;
Verrà previsto un elevato tasso legale di interessi per il ritardato pagamento, in misura almeno pari a quelli di mercato
Questa misura comporterà una deflazione dell'uso strumentale del processo a fini dilatori e speculativi.
2 - Giustizia civile: azione per la riduzione dell’arretrato
Decisioni brevi delle cause pendenti mediante l’intervento degli arbitri
trasferimento innanzi all’arbitro, su accordo delle parti, delle cause pendenti davanti al giudice
Tale misura consentirà un significativo abbattimento dell’arretrato.
Questo intervento e quelli già esposti al punto 1), assicureranno il dimezzamento dell’arretrato perché consentiranno al giudice di decidere velocemente le cause residue pendenti innanzi a lui.
3 - Processo esecutivo
a) Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore
si introducono misure che consentono al creditore di sapere agevolmente quali sono i beni del suo debitore, favorendo in particolare la ricerca dei beni di più elevato valore e che più facilmente possono essere occultati, vale a dire i crediti (ad es. titoli di stato, rapporti di conto corrente bancario, obbligazioni, azioni, retribuzioni).viene conferito all’ufficiale giudiziario il potere di accedere on line alle banche dati pubbliche che contengono le informazioni patrimoniali che il creditore può utilizzare per i suoi pignoramenti.
b) Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione
si attribuisce al creditore che promuove il processo di esecuzione il compito di predisporre un file dal quale la cancelleria può estrarre automaticamente i dati da inserire nel registro.In questo modo si recupera un tempo compreso tra i 15 e i 60 giorni, attualmente impiegato dalle cancellerie degli uffici giudiziari per inserire manualmente nel registro informatico i dati relativi alle esecuzioni.
c) Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili
si prevede di richiedere ai professionisti nominati dal giudice (curatore fallimentare, commissario del concordato e professionista delegato per le vendite immobiliari) un rendiconto periodico, da redigere e trasmettere al giudice con modalità informatiche, contenente i dati necessari per consentire al giudice un effettivo controllo.con tale misura il giudice avrà la possibilità di conoscere immediatamente la durata delle singole procedure esecutive, i costi che le stesse producono e lo stato in cui ognuna di esse si trova in un dato momento, con la conseguenza che potrà esercitare il pieno controllo delle stesse sia in relazione alla loro durata che alla loro corretta gestione.
4 - Semplificazione del processo civile Rafforzamento del principio di immediata, provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e secondo grado.
Sarà consentito il recupero immediato dei beni e dei crediti richiesti in giudizio
Sinteticità degli atti di parte e del giudice. Vengono individuate tecniche di redazione degli atti coerenti con la semplificazione del giudizio- Rimodulazione e riduzione dei tempi processuali. Vengono in tal modo superati i tempi processuali superflui
Misure per il giudizio di appello: rafforzamento del divieto di nuove allegazioni e tipizzazione dei motivi di gravame. Intervento per evitare impugnazioni strumentali
Revisione del giudizio camerale in Cassazione
Limiti all’eccepibilità della questione di giurisdizione e competenza: sbarramento temporale della possibilità di contestare l'attribuzione della causa al giudice adito (amministrativo, ordinario, tributario).
5 - Informatizzazione integrale del processo civile
Con il processo civile telematico obbligatorio per il primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014 e, per le Corti di appello, a decorrere dal 30 giugno 2015, si vuole avvicinare il servizio-giustizia agli operatori e ai cittadini mediante l’impiego delle tecnologie informatiche nel processo e conseguire notevoli risparmi di spesa attraverso la riduzione del cartaceo.
Adeguamento del processo civile alla gestione informatica dello stesso
si propone di intervenire in maniera organica sulle tradizionali regole del processo per adeguarle alla nuova realtà del processo civile telematico, verso la costituzione di un vero e proprio codice del processo civile telematico.