Questo il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio d Stato pubblicato sulla G.U. n.128 del 5 giugno 2015 il cui testo integrale è scaricabile a fondo pagina.
Queste disposizioni si applicheranno alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
Ttrenta e' il numero massimo di pagine consentito per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l'opposizione di terzo proposti contro la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione, le memorie e ogni altro atto difensivo per cui non sia disposto diversamente.
Mentre dieci pagine è il limite previsto per la domanda autonoma di misure cautelari, nonché per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria.
Fissate anche le misure del foglio A4, la grande zza del carattere in 12 PST, interlinea 1.5 e margini minimi di 2,5 per ogni lato del foglio.

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