Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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AL SENATO LE MODIFICHE AL PROCESSO PENALE

7/3/2017

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Riforma Processo Penale in arrivo.
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo ha autorizzato la richiesta del voto di fiducia per la riforma del processo penale. Il provvedimento, all'esame dell'Aula del Senato, era tornato in commissione Giustizia, su decisione della Conferenza dei Capigruppo in attesa che il governo formulasse un emendamento per armonizzare le spese da sostenere intercettazioni nelle varie Procure.
Dopo l'iter parlamentare la Commissione è giunta ad un testo unificato che viene proposto all'aula per l'esame definitivo.
In basso il link per scricare in pdf il testo integrale della riforma.
0La novità più importante che codesta riforma ha intenzione di apportare è quella in tema di prescrizione, oltre a quelle volte alla riduzione dei tempi d'esercizio dell'azione penale, alla stretta sui 'reati di strada', limitare la pubblicabilità delle intercettazioni e il riordino dell'ordinamento penitenziario. Tuttavia, sono molte le modifiche prospettate, sia nell’ambito del codice penale che in quello di procedura. Iniziamo ad analizzare cosa cambierà all’interno del codice di diritto sostanziale.
 
Modifiche al Codice Penale: cosa cambia?
 
Estinzione del reato per condotte riparatorie. Prima fra tutte è l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell'imputato con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Generalmente, infatti, ex art. 162-ter c.p., il giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento del danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La manifestazione di volontà di riparare il danno, però, deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Riconosciuta la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento da parte del giudice, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, il reato può estinguersi, a seguito del deposito della somma. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.
 
Reato di scambio politico-mafioso. Inoltre, viene innalzata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, nonché per alcuni reati contro il patrimonio, quali furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina: la reclusione passa ad essere ricompresa tra i 6 e i 12 anni (in luogo della pena attuale da 4 a 10 anni).
 
Procedibilità dell’azione penale. Sono, poi, modificati alcuni regimi di procedibilità, tra cui: quello dei reati contro la persona e contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, che passa da essere ufficiosa a subordinata a querela (eccetto che nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Quello del reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per cui sarà ora necessaria la querela di parte, se non nelle ipotesi aggravate.
 
Misure di sicurezza. Incisa anche la disciplina delle misure di sicurezza: in particolare con  riguardo ai presupposti della loro applicazione, alla definizione dell'infermità mentale, alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo.
Casellario giudiziario e Penitenziario. Il Governo è stato, infine, delegato a rivedere la disciplina del casellario giudiziario e a risistemare l'ordinamento penitenziario facilitando tra l'altro il ricorso alle misure alternative: ciò eliminando automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto all'affettività. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.
Sotto il  link per scaricare in pdf il testo della riforma.

modifiche_al_processo_penale.pdf
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CASSAZIONE. COLPO DI FRUSTA ANCHE SENZA RADIOGRAFIA.

1/3/2017

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Cassazione. Senza radiografie il colpo di frusta.
In una sentenza recentemente depositata (la 18773 del 2016) la III Sezione Civile ha affermato che l'accertamento del colpo di frusta non deve essere per forza effettuato a mezzo di analisi srumentali essendo sufficiente l'aprezzamento anche oggettivo del medico legale.
La decisione della Suprema Corte reinterpreta gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni a patto che, ovviamente, si tratti lesioni temporanee e con postumi micropermanenti.
Sulla scorta di tale principio è stata cassata la decisione dei giudici di merito i quali avevano  "escluso la risarcibilita' del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall'attrice) nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni", le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per se', "affezioni asintomatiche di modesta intensita' non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico" alla stregua del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, comma 3 quater."
Di sotto il link per scaricare la sentenza nel testo integrale.

corte-di-cassazione-sezione-3-.pdf
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IL GOVERNO APPROVA LA DEPENALIZZAZIONE

14/11/2015

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Giustizia: dal Consiglio dei Ministri ok a 2 dlgs su depenalizzazioni e sanzioni pecuniarie per reati che non prevedono il carcere

13 novembre 2015

Il Consiglio dei Ministri odierno ha approvato due schemi di decreto legislativo che riguardano norme in materia di depenalizzazione e norme che abrogano reati e introducono illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Si tratta di provvedimenti sostenuti a gran voce da magistratura e avvocatura e che rispondono agli obiettivi di:

avere innanzitutto sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti;decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose;assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi.


Disposizioni in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)

L’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di assai lieve entità (nessuno dei quali prevedeva il carcere) in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione, assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale. 

Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una punizione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare una mancata sanzione. 

Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale a Firenze, e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.

Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

1) edilizia e urbanistica; 
2) ambiente, territorio e paesaggio; 
3) alimenti e bevande; 
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
5) sicurezza pubblica; 
6) giochi d’azzardo e scommesse; 
7) armi ed esplosivi; 
8) elezioni;
9) finanziamento ai partiti; 
10) proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare, per i suoi benefici effetti sui tempi della giustizia penale, la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui, ciò consentirà di deflazionare migliaia e migliaia di procedimenti penali che intasano le aule dei tribunali. Il datore di lavoro non sarà punito nemmeno sul piano amministrativo nel caso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. 

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.


Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame preliminare)

L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. 

Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale. 

Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale. 

La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura. 

E’ davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

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IN ARRIVO LA DEPENALIZZAZIONE

13/11/2015

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Chi offende e danneggia non commette più reato. In arrivo le nuove modifiche al codice penale.
Le novità previste dai due decreti legislativi sulla depenalizzazione sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri.

Infatti ingiuria e danneggiamento, ma anche furto di cosa comune, appropriazione di cose smarrite.
È lunga la lista delle depenalizzazioni contenuta nei due decreti legislativi che, dopo lo slittamento di ieri per lasciare spazio al “salva Regioni” e alla legge di delegazione europea dovrebbero approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi 13 novembre.
Stringono infatti i tempi della delega contenuta nella legge n. 67/2014 che dovrà essere esercitata dal Governo entro il 17 novembre.

Le misure contenute nei due schemi di decreto che prevedono, rispettivamente, la depenalizzazione di diversi reati, fuori e dentro il codice penale, e la sostituzione della sanzione penale con quella civile. Con un vero e proprio colpo di spugna verranno cancellate le pene attualmente previste per alcuni delitti (come, appunto, l’ingiuria, il furto di cosa comune, il danneggiamento, ma anche gli atti e le pubblicazioni oscene) e sostituite da una sanzione civile che può arrivare sino agli 8mila euro (e oltre per alcuni reati).
Altro caso di scuola, è il depennamento del reato di omesso versamento delle ritenute,entro il tetto di 10mila euro, ma in cima alla lista c’è il reato di clandestinità che dovrebbe essere punito solo con ammenda dai 5mila ai 10mila euro e sul quale vi è disaccordo nella stessa maggioranza data la scarsa portata deterrente.

Ulteriore nodo gordiano, il mancato rispetto delle condizioni previste per l’autorizzazione alla coltivazione di piante con effetti stupefacenti e le immissioni rumorose che potrebbero conservare la loro rilevanza penale.

Per le fattispecie che riceveranno l’ok del Cdm, scomparirà dunque l’illecito penale e verrà sostituito da una sanzione amministrativa che dovrà essere pagata allo Stato, oltre al risarcimento del danno alla persona offesa, sempreché la stessa si attivi di fronte al giudice civile.
Ratio della riforma, come evidente, è quella di alleggerire il carico di procure e tribunali dalle cause riguardanti illeciti inerenti per lo più ai rapporti tra privati, ma della depenalizzazione beneficeranno anche le casse dell’erario, dove oltre alle sanzioni civili di “base” confluiranno anche le multe irrogate dal magistrato che accorderà il risarcimento
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IL SENATO APPROVA IL COLLEGATO AMBIENTALE

10/11/2015

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Con 156 sì, 85 no e 14 astenuti l'aula del Senato ha approvato ieri il ddl recante "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", noto come Collegato Ambientale (testo allegato in basso). Il provvedimento tornerà ora all'esame della Camera.
Il ddl contiene tantissime misure che riguardano diversi ambiti: mobilità sostenibile, economia circolare, prevenzione del rischio idrogeologico, servizio idrico, rifiuti, acquisti verdi della Pubblica amministrazione e altro ancora.
  • Bonifica amianto: via al credito d'imposta del 50% - articolo 56
Vengono introdotti incentivi per le imprese, attraverso il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali, a favore dei titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. L'investimento dovrà essere di almeno 20.000 euro e avvenire sul territorio italiano. Limite di spesa complessivo della misura: 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Servirà un decreto attuativo da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene inoltre istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di curo per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Anche qui servirà un decreto attuativo del MinAmbiente.
  • Fine vita fotovoltaico - art. 41
Si prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.
  • Biomasse e biogas: via libera all'uso dei sottoprodotti da lavorazione olio e zucchero - art. 12
I sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione
  • 35 milioni per ciclabili, car pooling e mobilità sostenibile nelle città - art. 4
I comuni con più di 100mila abitanti, anche in associazione, potranno presentare progetti per limitare traffico e inquinamento, che il governo finanzierà con 35 milioni di euro complessivi. I fondi saranno destinati a incentivare “iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici”.
Si stanziano 5 milioni l'anno alla Regione-Emilia Romagna per il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, la riqualificazione ad uso ciclopedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso Verona-Bologna.
Grazie a modifiche normative chi usa la bici per andare al lavoro godrà dell'estensione dell'assicurazione Inail in caso di incidente.
  • Acquisti verdi della pubblica amministrazione - art. 15
Sarà più semplice per la Pubblica amministrazione fare acquisti verdi (Green Public Procurement). Le aziende in possesso di certificazione ambientale EMAS o Uni En Iso 14001 godranno di una riduzione della garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi ecologici. Vengono inoltre delineati Criteri Ambientali Minimi da garantire nelle forniture all'amministrazione pubblica di pc, stampanti, carta per fotocopie, condizionatori, cartucce e toner, servizi per la ristorazione, pulizie.
Le lampade di tutti i semafori dovranno essere sostituite con LED, a consumo molto ridotto.
Per promuovere l'economia circolare, vengono agevolati gli accordi tra enti pubblici, aziende, associazioni per utilizzare, nella produzione, materiali di scarto e post-consumo. Le aziende in grado di fare innovazione, utilizzando nella produzione materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dal disassemblaggio di prodotti scartati, potranno avere incentivi e credito d’imposta.
  • Un fondo per il rischio idrogeolgico - art. 52
Viene istituito un fondo di 10 milioni di euro (per l'anno finanziario 2014)  e previsto un capitolo di spesa al MinAmbiente a disposizione dei Comuni, per rimuovere o demolire opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato, in difformità o in assenza del permesso di costruire. Viene inoltre istituito un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. La tutela dell’assetto idrogeologico entra nella fase di progettazione di ogni opera.
  • Rifiuti – art. 32 e successivi
Con varie misure viene penalizzato il conferimento in discarica, incentivata la raccolta differenziata, promossa la riduzione dei rifiuti non riciclati, del compostaggio domestico e di comunità (ospedali, mense, quartieri, ecc).
Si introduce il divieto di gettare, in strada, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e altri piccoli rifiuti, come fazzoletti e scontrini, i Comuni dovranno installare posaceneri.
Torna il “vuoto a rendere” volontario e sperimentale nei bar e ristoranti, per i produttori di birra e di acqua minerale.
  • Oil Free Zone - art. 71
I Comuni, anche in associazione tra loro, potranno istituire delle Oil Free Zone: “un’area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili".
  • Strategia delle Green Community - art.72
Nasce la “Strategia delle Green Community”, comunità rurali e montane che si votano alla sostenibilità. Tra i pilastri delle azioni che queste comunità potrebbero intraprendere: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili locali; sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; costruzione e gestione sostenibile; efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive; integrazione dei servizi di mobilità.
  • Un nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” - art. 20
Si istituisce un nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” per indicare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti. Chi compra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzioni agricole e industriali sostenibili.
 


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PROCESSO TELEMATICO CIRCOLARE ESPLICATIVA

7/11/2015

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Con la circolare del 23.10.2015 il ministero della Giustizia aggiorna gli adempimenti delle Cancellerie dei tribunali riguardanti il Processo Civile Telematico (così sostituendo le precedenti circolari del 27 giugno e 28 ottobre 2014). Le principali novità rispetto alle versioni precedenti riguardano la messa a disposizione del presidente del tribunale, impegnato nella designazione del giudice, della cosiddetta «copia informale» dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica; il divieto di richiedere nuovamente il contributo unificato a seguito del passaggio della causa dal vecchio al nuovo registro successivamente individuato come pertinente; l'obbligo di accettare il deposito cartaceo per la domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti; e infine la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo.

In primis, però, via Arenula ricorda che alla luce delle recenti novità normative, sia in Tribunale che in Corte di appello, le modalità di deposito degli atti processuali di parte sono le seguenti: per l'atto introduttivo o primo atto difensivo il deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi), mentre per gli atti natura endoprocessuali, dal 30 giugno scorso, il deposito è esclusivamente telematico, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.
Copie informali - Il Ministero precisa che la messa a disposizione del giudice della copia informale non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto esse non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale. In considerazione dell'eccezionalità del momento, inoltre, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente. Infine, qualora il Presidente debba assegnare procedimenti introdotti con modalità telematiche, al fine di poter esaminare il contenuto dell'atto introduttivo, la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa.

Conseguenze dell'iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza - In questi casi la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.
Domanda di ingiunzione di pagamento europea – In questo caso la previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE)1896/2006. Le cancellerie, dunque, dovranno accettare il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

Inserimento nei registri di cancelleria dell'intero collegio - Siccome dal 30 giugno 2015, come si è visto, il deposito degli atti endoprocessuali nelle cause pendenti avanti alle corti d'appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico, la circolare raccomanda di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, non solo il nominativo del giudice relatore, secondo la prassi diffusa, ma anche quello degli altri membri del collegio.

Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello - La progressiva entrata in vigore dell'obbligo, o, a seconda dei casi, della facoltà di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali “ibridi”. Per cui, vi sarà un'alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all'esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti “telematici”. Pertanto, al fine di consentire al giudice d'appello di conoscere pienamente i fatti di causa, le cancellerie dei tribunali dovranno trasmette agli omologhi uffici delle corti d'appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d'ufficio, nonché una stampa su carta del registro “storico” del processo.



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STRAVOLTE LE ESECUZIONI CIVILI E I FALLIMENTI.

29/6/2015

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015 n. 147, il decreto legge n. 83 recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. 

A fondo pagina il link per scaricare il testo integrale del Decreto.

Il comunicato del Governo recita "muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo".

Ne riassumiamo i passaggi salienti.

Capo I del decreto legge.


Contiene gli interventi in materia di procedure concorsuali:

  • Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.
  • Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio. 
  • Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti : il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.
  • Requisiti per la nomina a curatore: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.
  • Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.
  • Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.
  • Deducibilità delle perdite: l regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Capo II del Decreto Legge:

Contiene le modifiche alle norme processuali civili specie quelle regolanti le esecuzioni civili.

Le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.  

Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce difatti un contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat. 

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata - ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura - un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

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PER GLI AVVOCATI VIETATO SCRIVERE TROPPO

13/6/2015

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Arriva per gli Avvocati l'austerity grafologica. Innanzi alla Giustizia Amministrativa saranno di 15 e 30 pagine i limiti massimi di scritturazione dei ricorsi.
Questo il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio d Stato pubblicato sulla G.U. n.128 del 5 giugno 2015 il cui testo integrale è scaricabile a fondo pagina.
Queste disposizioni si applicheranno alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. 
Ttrenta e' il numero massimo di pagine consentito per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, la revocazione e l'opposizione di terzo proposti contro la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione, le memorie e ogni altro atto difensivo per cui non sia disposto diversamente. 
Mentre dieci pagine è il limite previsto per la domanda autonoma di misure cautelari, nonché per le memorie di replica, per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria.
Fissate anche le misure del foglio A4, la grande zza del carattere in 12 PST, interlinea 1.5 e margini minimi di 2,5 per ogni lato del foglio.
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IL SENATO APPROVA L'OMICIDIO STRADALE

10/6/2015

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Il Vice Ministro ai Trasporti Sen.Riccardo Nencini è soddisfatto di poter annunciare che l'ìmpegno che aveva assunto pubblicamente con l'associazione vittime della strada è stato mantenuto.
Il Sen.Nencini aveva la delega alla riforma del Codice della Strada e in tale riforma aveva previsto la introduzione dell'omicidio stradale. 
Oggi il Senato approvato con larghissima maggioranza( un pugno di astenuti e due soli voti contrari) il reato di omicidio stradale.
"Per chi uccide - ha dichiarato Nencini - guidando sotto l'effetto di stupefacenti, in stato di ebbrezza alcolica, per eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita). Una legge giusta."

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Qui sotto il link per scaricare il testo integrale in pdf.
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SEPARAZIONE E DIVORZIO ASSISTITO. UNA CIRCOLARE CHIARISCE I DUBBI.

5/5/2015

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Con una opportuna circolare del Ministero dell'Interno scaricabile a fondo pagina sono stati chiariti diversi dubbi procedimentali in tema di separazione o divorzio assistito davanti all'Avvocato o all'Uff.di Stato Civile.
Vediamoli in sintesi.

1) Il limite dei figli minori o maggiorenni ma portatori di handicap e' applicabilevsolo,se i figli in questione somo comuni alla coppia.
Non opera invece il limite se i figlimsono di uno solo dei due coniugi perche' derivanti da preceddnte unione.

 
2) Il divieto “patti di trasferimento patrimoniale” e' riferito esclusivamente ai patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
E non opera quindi se con la pattuizioni di separazione o divorzili si stabiliscono dazioni di denaro periodiche.
È invece preclusa ai coniugi la possibilità di accordarsi per la corresponsione, in un’unica soluzione, dell’assegno, in quanto essa costituisce una attribuzione patrimoniale.

 
3) Con particolare riferimento agli adempimenti degli avvocati il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (autorizzazione o nulla osta) da parte del Procuratore della Repubblica.

 
4) la norma è chiara nel prevedere l’assistenza di “almeno un avvocato per parte” nella redazione della convenzione di negoziazione assistita di separazione, divorzio.
Alla trasmissione dell’atto può provvedere anche solo uno dei legali che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
L’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene comminata solo se nessuno degli avvocati abbia provveduto alla trasmissione dell’atto nei predetti termini.
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