
Per cartelle più vecchie, quindi, la riduzione potrebbe essere interessante.
Restano invece dovuti l’aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall’agente della riscossione.
Il nuovo beneficio si applica a tutte le cartelle ricevute sino ad oggi dagli italiani, o meglio ai ruoli consegnati all’agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013, siano essi ordinari o straordinari. Restano escluse solo le ultimissime cartelle che ancora non sono state neanche notificate. Non vi sono neppure discriminazioni in ordine alla natura del debito, che può quindi essere tributario o non (ad esempio multe stradali, canoni, ecc.).
In pratica, i morosi che accetteranno questa possibilità offerta dalla legge, potranno pagare imposte e sanzioni, senza però gli onerosi interessi. Il pagamento, però, dovrà avvenire entro la fine di febbraio 2014. Rispetto, quindi, alla prima formulazione dell’emendamento, la nuova versione del testo prevede il pagamento delle sanzioni che prima, invece, dovevano essere scontate.
Gli interessi saranno quindi completamente azzerati per “rottamare” le vecchie cartelle esattoriali di Equitalia. I contribuenti potranno sanare la loro posizione pagando solo il 100% dell’imposta delle sanzioni.
Sono inoltre dovute le somme spettanti all’agente come compenso della riscossione. Questo significa che il debitore non dovrà versare solo l‘aggio di riscossione, ridotto all’8% a partire dal primo gennaio scorso, ma anche il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’agente di Equitalia, a titolo ad esempio di notifica della cartella di pagamento o di iscrizione del fermo amministrativo.
Il risparmio è rappresentato dagli interessi maturati dopo la notifica della cartella di pagamento o dopo l’affidamento del carico da parte dell’ente impositore.
Restano escluse dalla rottamazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti.
In caso di accertamenti esecutivi, non è chiaro se la data cui si deve guardare è quella dell’effettiva trasmissione del carico all’agente della riscossione ovvero quella in cui l’affidamento si considera per legge avvenuto.
Sono invece senz’altro escluse le pretese riguardanti i tributi comunitari (dazi e Iva) nonché le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Quanto alle modalità operative, l’intera procedura sarà attivata e gestita dall’agente della riscossione.
Allo scopo di beneficiare della definizione, il debitore deve versare in un’unica soluzione l’intero importo dovuto entro il 28 febbraio 2014. Non ci sarà possibilità di pagare a rate.
Per aderire al bonus bisognerà attivarsi presso Equitalia al relativo sportello dell’Agente della riscossione, dove bisognerà richiedere un estratto di ruolo da cui si evincano le iscrizioni a ruolo. In questo modo si potrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione.
Non è prevista alcuna comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, tramite l’invio di un avviso al debitore con cui lo informa della possibilità di valersi del bonus. Sarà quest’ultimo, quindi, che dovrà verificare la propria posizione e valutare la possibilità di sanatoria. L’unica comunicazione da parte dell’agente della riscossione è quella “postuma” che questi deve fare entro la fine di giugno 2014 per informare il debitore dell’avvenuta estinzione del debito.
La riscossione dei carichi definibili è sospesa fino al 15 marzo 2014. Fino alla medesima data è sospesa anche la decorrenza dei termini di prescrizione del debito.
Per gestire la rottamazione delle cartelle, la riscossione e i termini di prescrizione restano sospesi fino al 15 marzo 2014. La definizione agevolata si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivo.
Con successivo decreto delle Finanze sarà approvato il modello di comunicazione da inviare e saranno dettate le modalità attuative della disciplina in esame.