Studio Legale Associato Carugno & Cimarelli
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Se la banca ti nega il credito c'e' il ricorso al Prefetto.

9/6/2014

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Le banche sono tornate ad assumere atteggiamenti vessatori come quello di non motivare le ragioni del rifiuto di un mutuo o un finanziamento, circostanza illecita o quella di imporre l’apertura di un conto corrente presso la propria filiale, subordinando la concessione del mutuo a questa pratica; o quella di costringere il cliente a sottoscrivere una polizza vita venduta dalla stessa banca.
Se, dunque, la banca nega un mutuo, nonostante si ritenga di avere tutte le carte in regola, e' possibile sempre rivolgersi al Prefetto, il quale chiederà spiegazioni all’Istituto di Credito e, se non le riterrà soddisfacenti, chiederà l’intervento dell’ABF (arbitro bancario).
Infatti sin dal 2012 e con  l'Art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e' stato introdotto un procedimento attivabile innanzi il Prefetto.
Il Decreto Legge “Commissioni bancarie” ha concesso uno strumento di tutela in più ai clienti degli Istituti di Credito che riscontrino problemi di accesso al credito non giustificati o altre problematiche relative ad operazione e servizi (per esempio revoca di finanziamenti, inasprimento delle condizioni, diniego di erogazione, ecc.).
Ci si puo' rivolgere istanza  al Prefetto e denunciare, in forma riservata, le anomalie riscontrate.
Il Prefetto, a sua volta, invita la banca citata a fornire, entro 30 giorni, una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito e sulle recriminazioni avanzate ddl cliente. Raccolte queste informazioni, il Prefetto segnala l’abuso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Si realizza così un sistema di risoluzione stragiudiziale della controversia sul finanziamento.
Istituito nel 2009, l’ABF si occupa delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100.000 euro su mutui, carte revolving, cessione del quinto dello stipendio, iscrizioni nella Centrale rischi. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli.
Per riassumere ed essere più schematici, la procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, avviata dal Prefetto, si articola nelle seguenti fasi:
  - l’interessato presenta al Prefetto l’istanza a carattere riservato, attraverso la posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
  - il Prefetto invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni o entro diverso termine fissato dallo stesso Prefetto;
  - la banca presenta le proprie risposte con le proprie osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
  - il Prefetto invia, nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda, alla Segreteria tecnica ABF del Collegio arbitrale di Roma, all’interessato e alla banca, una relazione contenente l’oggetto del ricorso nonché l’esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all’ABF.  
Nei 30 giorni successivi alla ricezione, la Segreteria tecnica dell’ABF, sottopone la segnalazione all’esame del Collegio, per l’adozione della decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.   La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

(spunto tratto dal sito www.laleggepertutti.it)
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