Vediamoli in sintesi.
1) Il limite dei figli minori o maggiorenni ma portatori di handicap e' applicabilevsolo,se i figli in questione somo comuni alla coppia.
Non opera invece il limite se i figlimsono di uno solo dei due coniugi perche' derivanti da preceddnte unione.
2) Il divieto “patti di trasferimento patrimoniale” e' riferito esclusivamente ai patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
E non opera quindi se con la pattuizioni di separazione o divorzili si stabiliscono dazioni di denaro periodiche.
È invece preclusa ai coniugi la possibilità di accordarsi per la corresponsione, in un’unica soluzione, dell’assegno, in quanto essa costituisce una attribuzione patrimoniale.
3) Con particolare riferimento agli adempimenti degli avvocati il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (autorizzazione o nulla osta) da parte del Procuratore della Repubblica.
4) la norma è chiara nel prevedere l’assistenza di “almeno un avvocato per parte” nella redazione della convenzione di negoziazione assistita di separazione, divorzio.
Alla trasmissione dell’atto può provvedere anche solo uno dei legali che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
L’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene comminata solo se nessuno degli avvocati abbia provveduto alla trasmissione dell’atto nei predetti termini.