
Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Suprema Corte (Cass., sez. II, 25 maggio 2011, n. 25344) ha statuito, in caso analogo, che “non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria. Ciò in quanto le spese legali sono liquidate in sentenza in favore della parte vincitrice e non del professionista che l’assiste, il quale può farsi pagare direttamente dal cliente in virtù del rapporto di mandato che li lega, ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza”.
Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di merito più recente (cfr. Corte di Appello di Catanzaro 4 aprile 2012), secondo la quale “Non ricorre il reato di appropriazione indebita quando il cliente si appropria di somme pagategli dall’assicurazione a titolo di ristoro del danno e di copertura delle spese legali, appartenendo il denaro all'assicurato che può attribuirgli qualunque destinazione in quanto non vi è presente alcun vincolo di destinazione, pur rimanendo lo stesso obbligato verso il suo legale di fiducia, senza che quest'ultimo abbia titolo per vantare una legittima pretesa su tale somma.”