La Cassazione ha trattato l'argomento.
Con la sentenza n. 1033 del 17 gennaio 2013 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un turista, acquirente di un pacchetto ‘tutto compreso’ presso un’agenzia turistica, volto ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il turista si era trovato a soggiornare in un albergo in condizioni non ottimali, a dispetto di quanto pubblicizzato sui cataloghi, ed aveva documentato con una serie di fotografie la trascuratezza degli ambienti e la scarsa pulizia.
Munitosi di fotocamera, invece di fare scatti sul viaggio e sulla vacanza, si è dedicato a fotografare l'albergo a 360 gradi per documentare la trascuratezza degli ambienti e la scarsa pulizia dello stesso.
Il tour operator, inchiodato proprio dalle foto del turista, che mostravano tutti i limiti della struttura ricettiva, aveva provato a difendersi sostenendo che non fosse certa la provenienza delle foto; al riguardo, i giudici hanno ritenuto che ai fini dell’operatività della norma ex art. 2712 del codice civile in tema di disconoscimento delle riproduzioni fotografiche, occorre che vi sia la prova cd. ‘negativa’, ossia che colui contro il quale la riproduzione è utilizzata, dimostri effettivamente che non si riferisce alla circostanza addotta.
E quindi con la sentenza n. 1033 del 17 gennaio del 2013 i Giudici della Cassazione hanno dato ragione al turista osservando che non sono sufficienti le eccezioni che le foto siano state scattate dentro un'altra strutturta ricettiva perchè senza un vero e proprio disconoscimento delle stesse tutto il materiale, liberamente valutabile dal giudice, può essere utile ai fini della decisione.
La Corte ha concluso che la sistemazione non era all'altezza e, pertanto, il cliente "scontento" aveva diritto ad essere risarcito dal tour operator (lasciando indenne l'agenzia di viaggi che non ha nessuna colpa per il deludente soggiorno).